Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2346 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23299-2019 proposto da:

D.S.G., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società MONTECRISTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato TONINO PRESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CALDERARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1624/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

D.S.G. in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Montecristi & C s.r.l., impugnava tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate all’esito di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza dalla quale era emersa nei confronti del contribuente l’esistenza di una attività professionale di consulenza finanziaria in completa evasione fiscale.

La CTP di Firenze, con sentenza n. 811/2016, accoglieva parzialmente i ricorsi presentati dal contribuente per le annualità 2006,2007 e 2008 disponendo la rideterminazione dei ricavi depurati dell’Iva del 20% e la quantificazione dei costi nella misura forfettaria del 15% sui ricavi accertati.

Detta sentenza veniva impugnata dal contribuente e dell’Amministrazione finanziaria avanti alla CTR della Toscana.

Il giudice di appello osservava in relazione alle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’appellante principale con riguardo alle irregolarità delle deleghe emesse dal Direttore nei confronti dei funzionari appartenenti all’ex carriera direttiva, l’infondatezza delle censure alla luce della documentazione acquisita agli atti. Rilevava con riguardo ai motivi di merito che le contestazioni erano circoscritte alla sola questione dell’Iva ed in particolare della sua inclusione o meno nei compensi non dichiarati e alla quantificazione dei costi sostenuti per produrre maggiori i maggiori ricavi accertati.

Riteneva in relazione al primo aspetto che a tali compensi percepiti in totale evasione dovesse essere applicata l’Iva in ossequio al principio di neutralità dell’imposta.

Su queste premesse accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio e rigettava l’appello principale tendente ad estendere anche alla società l’inclusione dell’imposta.

Avverso tale sentenza d.S.G. proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un unico articolato motivo cui resiste solo formalmente l’Agenzia delle Entrate.

Ritenuto che:

Il contribuente denuncia la nullità della sentenza sotto plurimi profili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe omesso di valutare l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento che sarebbe avvenuta a mezzo del servizio postale.

Deduce altresì che la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere ritenuta nulla o inefficace per violazione degli elementi previsti dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11 e 32.

Osserva inoltre che detta cartella non conterrebbe alcun riferimento ad atti di accertamento nei confronti dell’opponente cui riconnettere il presunto credito. Sostiene poi che la cartella sarebbe stata notificata oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Il contribuente si duole altresì che la notificazione sarebbe da ritenere nulla per mancata decisione del contenzioso amministrativo previamente introdotto ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Denuncia inoltre la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e degli artt. 132 e 276 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. e dell’art. 111 Cost., comma 6, l’insufficiente motivazione circa un punto dceisivo della controversia e per violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2059 c.c..

Sostiene il ricorrente che la necessaria lettura integrata del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 porterebbe a diverse conclusioni imponendo al contribuente, ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la comunicazione di quest’ultima al contribuente stesso prima di procedere all’espropriazione forzata.

Rileva infine con riferimento agli altri punti censurati la nullità della sentenza in quanto carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella decisione impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare, per il principio di autosufficienza, in quale modo e in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/2006, Cass. n. 12992/2010, Cass. 1435/2013, Cass. 27568/2017; Cass. 2020 14961);

Questa corte ha evidenziato in più occasioni (cfr. Cass. n. 14561 del 2012, n. 317 del 2002 e Cass. n. 3547 del 2004; principio e ribadito con Cass. n. 2886/2014; Cass. 2020 n. 8439) che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su di una domanda (o un eccezione), ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il “chiesto” al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio agli atti del giudizio, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.

Onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto.

La sentenza della CTR in relazione ai motivi di gravame aveva messo in luce che le questioni pregiudiziali avevano investito unicamente la questione delle deleghe emesse dal direttore nei confronti dei funzionari mentre per quel che attiene al merito aveva circoscritto i profili di contestazione alla questione dell’Iva.

Il gravame, secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della impugnata sentenza, non aveva minimamente fatto riferimento ad alcuno dei temi introdotti in questa sede che appaiono completamente estranei al thema decidendum limitato alla contestazione di avvisi di accertamento e non già a cartelle o ad iscrizioni ipotecarie.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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