LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26955-2016 proposto da:
PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, quale eredi di M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale autenticata nella firma dal notaio G.A. di *****, dall’avv. CESARE GLENDI;
SANGUINETI IMMOBILIARE DI G.M. E G.M. S.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale autenticata dal notaio G.A. di *****, dall’avv. GABRIELLA GLENDI, e GIANLUCA CALDERARA;
– ricorrenti-
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO VIGOTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 632/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE.
CONSIDERATO
che:
– con, con atto depositato il 24 maggio 2021, la ricorrente Società Semplice Sanguineti Immobiliare, mediante l’avv. Gabriella Glendi, difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;
– con atto di pari data identica dichiarazione di rinuncia è stata resa, mediante l’avv. Cesare Glendi, difensore munito di procura speciale, dalla Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione della Piccola Opera della Divina Provvidenza;
-le rinunce sono state sottoscritte per adesione dal difensore della controparte G.M. dall’avv. Lucia Scalone Di Montelauro, abilitata all’accettazione in forza di procura speciale autenticata dal notaio G.A. di *****;
-ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese;
– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021