LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38292-2019 proposto da:
S.R., rappresentato e difeso dall’avv.to STEFANIA SANTILLI, (scls.milano.pecavvocati.it) elettivamente 749domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2120/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. S.R., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era simpatizzante del partito ***** e, per tale ragione, era stato perseguitato dagli aderenti del partito al governo quando era stato scoperto che non lo aveva votato: era stato aggredito, picchiato brutalmente e non aveva trovato giustizia, in ragione della grave corruzione in cui versava il sistema giudiziario in *****, responsabile anche di sparizioni forzate.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione sociopolitica del *****.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità, nonché l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla specifica fattispecie. Lamenta altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, nonché dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n 3 e dell’art. 10 Cost.
3. Con il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 ed il vizio motivazionale nonché omesso esame di fatti decisivi omettendo di esaminare le condizioni di violenza ed insicurezza all’attualità della decisione; nonché, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione alla rilevanza della integrazione raggiunta e della vulnerabilità dedotta.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. In primo luogo, infatti, in rubrica la censura prospetta un vizio non più esistente in quanto la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, essendo da allora consentito dedurre soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e non essendo più consentito criticare la motivazione per eventuali insufficienza o contraddittorietà a meno che essa non configuri una illogicità tanto grave da renderla apparente e, pertanto, nulla ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
4.2. A ciò si aggiunge che la parte argomentativa della censura risulta inosservante del principio della critica vincolata, che informa il giudizio di cassazione, in quanto sono confusamente prospettate censure relative alla credibilità del racconto, alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria, senza alcuna precisa riconduzione alla ratio decidendi della pronuncia sulle specifiche fattispecie (cfr. Cass. 11603/2018).
5. Il secondo ed il terzo devono essere congiuntamente esaminati per la stretta interconnessione, essendo riferiti alla protezione umanitaria.
5.1. Essi sono entrambi fondati.
5.2. La motivazione della Corte sul diniego della protezione umanitaria, infatti, prende le mosse dalla falsità di un elemento della narrazione del ricorrente (cfr. pag. 6 u. cpv della sentenza impugnata), senza considerare che la credibilità del racconto, per la specifica fattispecie, non è un elemento centrale, in quanto i presupposti per il riconoscimento della misura sono determinati dall’esito di un giudizio di comparazione fra la vulnerabilità del richiedente, non desumibile necessariamente dalla storia narrata, la sua integrazione nel paese ospitante; e dalla verifica delle condizioni di tutela dei diritti fondamentali da accertare attraverso l’esame di fonti ufficiali aggiornate che devono essere specificamente riportate in motivazione, secondo quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.
5.3. Ed, al riguardo, premesso che le condizioni del paese sono state descritte, soltanto in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c, attraverso il richiamo di “recenti report” (cfr. pag.9 primo cpv della sentenza impugnata), non meglio individuati il cui contenuto, oltretutto, risulta contraddittorio rispetto alle conclusioni assunte (in quanto descrivono una situazione di grave insicurezza, caratterizzata da continui attentati terroristici, per negare poi apoditticamente l’esistenza di una condizione di violenza diffusa), si osserva che in relazione alla protezione umanitaria:
a. nessun accertamento è stato compiuto sul livello di tutela dei diritti fondamentali, mancando del tutto il richiamo di C.O.I. attendibili ed aggiornate volte ad accertare se le condizioni denunciate raggiungano livelli sottostanti al “nucleo irrinunciabile della dignità umana” (cfr. Cass. 4455/2018);
b. la vulnerabilità è stata esaminata attraverso argomentazioni riferite esclusivamente alla dubbia credibilità del suo racconto, senza alcuna considerazione della situazione nella quale egli verrebbe a ritrovarsi in caso di rimpatrio.
5.4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per il riesame della controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:
a. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019), in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
b. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;
c. “il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3 un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.
6. La Corte di rinvio dovrà, altresì, decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021