Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23464 del 26/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38311-2019 proposto da:

O.W., rappresentato e difeso dall’avv.to LETIZIA GARRISI, (garrisi.letiziaordavvle.legalmail.it) elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

QUESTURA PROVINCIA LECCE, PREFETTURA PROVINCIA LECCE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso l’ordinanza n. 478/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.E., ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Lecce che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di potere partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità del decreto per violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 novellata: assume che il giudice di pace aveva reso un provvedimento privo di adeguata motivazione, ridotto a clausole di stile con il quale aveva omesso di considerare la sua situazione personale ed, applicando erroneamente la norma sopra richiamata che impone l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, si era riferito esclusivamente alle informazioni presenti sul “foglio notizie” prodotto dalla Questura.

1.1. Il motivo è inammissibile perché non ha colto la ratio decidendi dell’ordinanza, motivata al di sopra della sufficienza costituzionale e fondata sulla affermazione che, da un parte, il diniego al riconoscimento della misura da parte della Commissione Territoriale non era stato oggetto di opposizione in sede giurisdizionale; e, dall’altra, che non ricorrevano i presupposti per il superamento della decisione in sede amministrativa, visto che, in relazione ai conviventi, non ricorrevano i gradi di parentela, previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2 bis, come ostativi all’espulsione.

1.2. Tale statuizione – che rappresenta il principale argomento sul quale si fonda il provvedimento impugnato – non è stata efficacemente contrastata; né alcun chiarimento è stato fornito sulla pendenza della domanda giudiziaria dinanzi al Tribunale di Cagliari, solo genericamente enunciata, come si ribadirà in occasione del terzo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per violazione del D.M. 18 novembre 2002, art. 4, lett. d) di riforma della carriera prefettizia: assume che il procedimento era viziato in quanto sottoscritto dal viceprefetto aggiunto, privo di espressa delega scritta visto che non era stata allegata al provvedimento emanato.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Deve premettersi che questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale “e’ legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice-prefetto vicario e vice-prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1)” (cfr. Cass. 7968/2019; Cass. 25271/2010; Cass. 28330/2017; Cass. 28115/2018).

2.3. Ne’ è stato ritenuto necessario che il provvedimento emesso fosse corredato dalla delega scritta, in ragione della “presunzione di legittimità degli atti amministrativi”: al riguardo, si osserva che è ben vero che è stato affermato che “e’ illegittimo e, quindi, suscettibile di annullamento, il decreto di espulsione dello straniero dallo Stato, emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto” (cfr. Cass. 19689/2017) ma tale principio è stato declinato successivamente proprio in relazione agli oneri di allegazione e prova che ricadono sul ricorrente: è stato, infatti, ritenuto che “non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento”(cfr. Cass.7873/2018), senza necessità che essa venga allegata all’atto.

2.4. In buona sostanza, il principio affermato da Cass. 19689/17 sopra richiamata non può essere invocato nel caso in esame, in quanto è onere di chi invoca la nullità di un provvedimento amministrativo dimostrarne il fatto costitutivo, e cioè, per ciò che qui rileva, l’assenza di delega in capo al funzionario che ha adottato il provvedimento amministrativo in asserita carenza di potere, in virtù della generale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo (cfr. 20972/2018), prova che, nel caso di specie, mai è stata offerta dall’odierno ricorrente né è stata preceduta da specifica e centrata allegazione (cfr. in termini Cass. 26833/2019) 3. Con il terzo motivo, infine, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 3.

3.1. Assume che il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale doveva ritenersi sospeso, quanto all’efficacia esecutiva, in ragione dell’impugnazione dinanzi al Tribunale di Cagliari.

3.2. Il motivo è inammissibile, perché a fronte della contraria affermazione contenuta nella ordinanza impugnata, nulla di specifico è stato allegato (e provato) dal ricorrente sulla effettiva proposizione della domanda in sede giudiziaria, sicché il rilievo rimane allo stato di mera enunciazione, priva della necessaria specificità e decisività.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. La materia trattata è esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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