Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23467 del 26/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38528-2019 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avv.to LUIGI MIGLIACCIO, (luigimignacciciavvocatinapoli.legaimail.it) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NAPOLI, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NAPOLI;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 07/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. M.G., proveniente dal *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta per tardività.

2. L’Ufficio Territoriale per il Governo ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3.

1.1. Assume che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che il ricorso proposto fosse tardivo in quanto, a fronte della notifica dell’atto espulsivo in data 18.9.2018 il ricorso, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, era stato depositato a mezzo di servizio postale il 18.10.2018 e, dunque, allo spirare del trentesimo giorno previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Si osserva, infatti, che in tutti i casi in cui è consentito il deposito del ricorso a mezzo di servizio postale, si deve aver riguardo non alla data dell’arrivo in cancelleria ma a quella della spedizione: è noto, infatti che, a seguito dei reiterati interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 477/2002, Corte Cost. 28/2004; Carte Cost n. 97/2004 e Corte Cost.n. 154/2005) costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione (Cass. 27067/06): più in generale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente (Cass. 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (cfr. Cass. SU 10216/06; Cass. 684/2016).

1.4. Ne’ rileva, nel caso di specie la peculiare ipotesi presa in esame dalla recente Cass. 8513/2020, in ragione del fatto che la notifica è stata affidata al servizio postale e non ad un corriere privato.

2. Pertanto – tenuto conto che dall’esame degli atti prodotti, risulta che il ricorso è stato spedito a mezzo posta con consegna all’ufficio postale in data 18.10.2018 – il giudice di pace ha errato nel riferirsi alla data dell’arrivo in cancelleria del plico che lo conteneva (22.10.2018) e non a quella, tempestiva, di trasmissione tramite ufficio postale.

3. L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Napoli, in diversa persona, per il riesame dell’opposizione ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al GOP di Napoli in persona di diverso giudice, per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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