LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38581-2019 proposto da:
E.L., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO FOLCO, (paolofolco.pecrdineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 855/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. E.L., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva respinto l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale avanzata per ottenere la protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il proprio paese in quanto aveva subito un rapimento e temeva, in caso di rimpatrio, di essere nuovamente esposto allo stesso rischio.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al secondo motivo di gravame attinente al riconoscimento della protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile.
Si osserva infatti che la Corte d’appello di Torino, dopo aver riportato integralmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’appello inammissibile con una pronuncia in rito assumendo che l’impugnazione era priva di specifici argomentati motivi volti a confutare la decisione impugnata e che pertanto violasse l’art. 342 c.p.c..
il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata con la quale la Corte territoriale ha complessivamente valutato l’atto d’appello, ritenendolo inidoneo a “raffigurare in modo sufficiente tutte le ragioni logico giuridiche volte a criticare la sentenza di primo grado”, e chiarandolo inammissibile in quanto privo di argomenti idonei a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice nel provvedimento impugnato.
La valutazione della Corte ricomprende con argomentazioni al di sopra della sufficienza costituzionale tutte le questioni proposte: la critica di omessa pronuncia in relazione alla protezione umanitaria, pertanto, non coglie nel segno, in quanto la fattispecie, in ragione della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, legittimamente non è stata esaminata nel merito.
Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021