Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23471 del 26/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38591-2019 proposto da:

I.O.G., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO FOLCO, (paolofolco.pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 768/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. Ibdinedion Osagie Godfrey, proveniente dalla *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva rigettato l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, declinata nella forma della protezione sussidiaria ed umanitaria, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato una vicenda di persecuzione perpetrata nei suoi confronti a causa del fatto che egli era ritenuto omosessuale, inclinazione punita con pena detentiva nel paese di origine.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I.

1.1. Assume che la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, ritenendo ingiustamente che mancassero i presupposti per il riconoscimento della fattispecie con riferimento alla vulnerabilità ed alla integrazione lavorativa nel paese di origine, laddove, in relazione a tale ultimo elemento, doveva essere valorizzato il fatto che egli viveva in Italia già da qualche tempo, che non aveva riportato condanne e, soprattutto, che aveva reperito attività lavorativa.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. A fronte di una motivazione della Corte territoriale che ha esaminato, con motivazione congrua e logica, le allegazioni e le prove dedotte dal ricorrente, sulla specifica fattispecie, affrontando il giudizio di comparazione con un percorso argomentativo al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), il ricorrente prospetta una censura generica e meramente assertiva, tale da poter essere considerata come una richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede (cfr. Cass. 4758/2017; Cass. 18721/2018; Cass. 31546/2019).

1.4. Il motivo, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex, multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472