Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23472 del 26/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35974-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Giussano (MB), via Giordano, n. 13, presso l’avv. LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZ INTERNAZ MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4453/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- M.A. è cittadino *****, anche se, forse per un refuso, nel ricorso, si menziona anche il ***** come paese di origine. Dai motivi di ricorso risulta che è fuggito dal ***** per evitare di essere arruolato in milizie terroristiche e per evitare che il suo rifiuto fosse motivo di violenza a suo danno.

Tuttavia, nella motivazione della sentenza impugnata si riferisce un fatto completamente diverso, ossia che il ricorrente aveva subito pressioni da parte dei vicini, che avevano interesse ad acquistare dei suoi terreni, e stante il suo rifiuto di cedere alle richieste, quelli avevano minacciato violenza.

3. – Il ricorrente impugna una decisione della Corte di Appello di Milano che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto non credibile il racconto; ha escluso situazioni di conflitto armato in *****; ha infine escluso che la malattia invocata dal ricorrente possa renderlo vulnerabile ed impedire il suo rimpatrio.

3.- Propone due motivi di ricorso. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

4.- I motivi di ricorso sono formalmente due: il primo denuncia violazione sia dell’art. 132 c.p.c. che della L. n. 286 del 1998, art. 5 e della L. n. 251 del 2007, art. 17; il secondo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Tuttavia, di fatto il ricorrente svolge in un’unica motivazione censure uniche, che attengono esclusivamente alla protezione umanitaria.

Si duole del fatto che la corte di merito non ha tenuto in considerazione i pericoli che lui corre in caso di rimpatrio, stante la situazione del *****, e si duole altresì della mancata considerazione della situazione personale, compresa l’integrazione in Italia (ed è questo, forse, il fatto che si assume come omesso), sempre ai fini della protezione umanitaria.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Ma piuttosto, inammissibile è l’intero ricorso.

Intanto, è basato su un fatto diverso da quello posto a base della sentenza: in quest’ultima si dice di una lite con i vicini che avrebbero avuto delle mire sui suoi terreni ed avrebbero cercato di impossessarsene ad ogni costo; mentre il ricorrente rimprovera alla corte di non avere valorizzato la circostanza che lui è fuggito dal suo paese “per sottrarsi alla ingiusta pretesa dei gruppi islamici estremisti di reclutarlo militarmente” (p. 2).

Inoltre, quanto alle ragioni della protezione umanitaria, egli adduce una certa sua integrazione in Italia, non specificando tuttavia quale, di cui la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto o che avrebbe sminuito; mentre dalla sentenza impugna risulta che egli aveva invocato a motivo della sua vulnerabilità una documentazione medica attestante una certa depressione, o comunque una patologia tale da impedire il rimpatrio, patologia che la sentenza ha ritenuto invece non ostativa.

Risulta dunque chiaramente come il ricorso non censura le rationes decidendi ma piuttosto è basato su argomenti del tutto estranei a quelli posti a base della decisione impugnata.

Con la conseguenza che le ragioni della decisione, non essendo appunto oggetto di censura, restano valide e giustificano la decisione assunta in secondo grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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