Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23473 del 26/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36217-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via Fermi, n. 3, presso l’avv. GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 523/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

K.A. viene dal *****, dove è vissuto fino a quando, avendo provocato un incidente stradale in cui erano rimaste vittime due persone, per evitare la vendetta dei familiari, è fuggito fino in Italia, e qui ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

Impugna una sentenza della Corte di Appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, ha escluso presupposti per la protezione internazionale, sia per la inverosimiglianza del racconto del ricorrente, sia per l’accertata inesistenza nel ***** di situazioni di conflitto armato; infine, per l’indimostrata integrazione in Italia del ricorrente quanto alla protezione umanitaria. Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C oltre che motivazione apparente.

Il ricorrente ritiene insufficiente l’accertamento svolto quanto alla situazione di conflitto armato in *****, e, dopo avere richiamato le regole in materia, ritiene che, contrariamente a quanto assunto nella sentenza impugnata, da siti internet internazionali si ricava il contrario, ossia che il conflitto c’e’.

Il motivo è inammissibile.

La censura consiste nel contrapporre alle fonti di conoscenza citate dalla corte di merito, non precisati “siti internet di particolare attendibilità” (p. 4), accompagnati dalla illustrazione sintetica delle regole astratte di ricostruzione dell’istituto della protezione internazionale sussidiaria.

Il motivo è dunque generico, posto che le fonti utilizzate dal giudice di merito sono suscettibili di censura, ma purché specifica, ossia fondata sulla contrapposizione di fonti attendibili ed aggiornate e di contenuto diverso rispetto a quello fatto proprio dal giudice di merito.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria.

Premessi cenni sull’istituto, il ricorrente fa presente che tale tipo di protezione può essere concessa anche ove nel paese di origine vi siano condizioni economiche e sociali tali da non consentire una vita dignitosa.

Il motivo è inammissibile.

Intanto, non risulta che il ricorrente abbia sottoposto alla corte di appello un tale motivo, ossia abbia devoluto alla corte di merito di accertare o di valutare se le condizioni che troverebbe in caso di rimpatrio sono quelle prospettate. E comunque non dimostra che effettivamente la sua condizione è tale, ossia che se tornasse in patria troverebbe condizioni di indigenza, o materiali, tali da impedirgli una vita dignitosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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