Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23477 del 26/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 76882-2019 proposto da:

F.M.O., elettivamente domiciliato in Zavattarello (PV), frazione Moline, n. 38 presso l’avv. ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2393/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE 1.- F.O. è cittadino del *****, da cui ha raccontato di essere fuggito per via di una relazione con una donna la cui famiglia era politicamente seguace del partito opposto al suo, oltre che di religione *****, mentre egli era *****; il padre della ragazza per ostacolare la relazione avrebbe usato minaccia e violenza sia nei suoi confronti che dei suoi familiari, inducendolo a fuggire, prima in Libia e poi in Italia.

2.- Il ricorrente impugna una decisione della Corte di Appello di Milano, che confermando quella di primo grado, ha ritenuto non verosimile il racconto del ricorrente; ha escluso una situazione di conflitto armato in *****; ha escluso condizioni di vulnerabilità a fini della protezione umanitaria.

3.- I motivi di ricorso sono due.

Il Ministero non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 ed attiene al giudizio di credibilità del racconto, che il ricorrente censura ritenendo che la corte abbia dato peso ad elementi del tutto secondari e di dettaglio, irrilevanti ai fini della valutazione della sua credibilità, rendendo in tal modo una motivazione apparente.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di credibilità dello straniero è formulato sulla base dei criteri indicati nella L. n. 251 del 2007, art. 3 tra cui v’e’ la coerenza e la non contraddittorietà di quanto dichiarato in sede di audizione.

La corte ha fatto leva essenzialmente su questo aspetto, evidenziando contraddizioni tra la prima versione, resa alla Commissione, e quella invece resa davanti al giudice di primo grado, su aspetti non di dettaglio: ad esempio il matrimonio con la donna, dichiarato nella prima versione, smentito nella seconda, e si tratta di questione non di dettaglio, dal momento che proprio dalla unione con donna di religione e partito politico diverso che il ricorrente fa discendere l’ostilità della famiglia di lei.

Dunque, il giudizio è reso in modo conforme ai criteri legali, mentre la censura non è del tutto specifica.

2. – Il secondo motivo invece denuncia genericamente omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

E’ generico in quanto si tratta in realtà della omissione della valutazione della situazione del paese di origine, sia ai fini della protezione internazionale che di quella umanitaria.

In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la corte non ha tenuto in alcun conto quale fosse la situazione del paese di origine, anche ai fini dei pericoli che egli corre in caso di ripatrio, ed anche ai fini della perdita di diritti acquisiti in Italia.

Dunque, una censura che investe sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria.

Il motivo appare altresì censurare la ratio della decisione impugnata nella parte in cui esclude la rilevanza nella vicenda narrata di persecuzioni di cui all’art. 14, lett. a) e b).

Il motivo è infondato.

Quanto a questo ultimo aspetto merita rilevare che, seppure la Corte si fa carico di valutare se esistano persecuzioni di quelle indicate nelle predette lettere, da un lato lo esclude, ma per altro verso questa esclusione è irrilevante, in quanto il racconto è ritenuto inverosimile, ed è regola che in tale caso, ossia di inverosimiglianza del racconto, non si dà luogo a valutazione delle persecuzioni di cui alla L. n. 251 del 2007, lett. A e b.

Quanto, invece, alla valutazione della situazione del paese di origine, essa è adeguatamente compiuta nella sentenza, la quale esclude non solo un conflitto armato generalizzato sulla base di fonti aggiornate ed attendibili (rapporto EASO 2017) e dunque rispettando il criterio legale di accertamento, ma anche una situazione di violazione di diritti umani in caso di rimpatrio, ai fini della protezione umanitaria, che è esclusa, per l’appunto, dopo aver comparato il livello di integrazione raggiunto in Italia con l’eventualità che tale livello venga perduto a causa della situazione del paese di origine.

Questo giudizio non risulta adeguatamente censurato, salva la astratta ricognizione delle regole in materia di Protezione umanitaria e salva la assertiva affermazione che il ricorrente perderebbe il godimento dei suoi diritti in caso di rimpatrio.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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