Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23478 del 26/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37439-2019 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 735/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1. – D.K. è cittadino *****. Da un fugace accenno contenuto nei motivi di ricorso si dedurrebbe che è espatriato per evitare le ritorsioni legate alla attività della madre, che praticava l’infibulazione, pratica, a quanto pare avversata almeno in parte nel paese di origine, e tale da costituire ragione di minaccia per chi ne faceva uso, tanto che la madre sarebbe stata uccisa (p. 10). Tuttavia, dalla sentenza si evince un fatto diverso: il ricorrente sarebbe rimasto orfano dei genitori, deceduti quando era bambino, sarebbe espatriato in età adulta passando per il *****, dove a causa di un incidente di lavoro, avrebbe subito danni alla salute che gli impediscono di lavorare adeguatamente.

2. – Il ricorrente impugna una decisione della Corte di Appello di Milano che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto che la vicenda narrata non sia tale da giustificare una protezione internazionale, non ravvisandosi alcuna minaccia né alcun pericolo proveniente da istituzioni o gruppi attivi nel paese di origine; ha escluso l’esistenza di un conflitto armato in *****; e, quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto che la documentazione medica allegata non evidenzia alcuna patologia grave tale da rendere vulnerabile il ricorrente.

3. Il ricorso è basato su due motivi.

Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

4.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria.

Il motivo occupa diverse pagine, nelle quali fondamentalmente si illustrano le regole legali e giurisprudenziali in astratto e solo si accenna (p. 11 e p. 16) alla vicenda concreta, censurando la decisione impugnata per non avere desunto la vulnerabilità del ricorrente dai pericoli che corre in caso di rimpatrio per via della vicenda da lui narrata.

Il motivo è inammissibile.

E’ del tutto estraneo alla ratio della decisione impugnata, che ha rigettato la protezione umanitaria ritenendo insufficiente la dimostrazione di uno stato di salute compromesso; questa ratio non è contestata.

Del resto, il fatto posto a base della censura, ossia il fatto che, secondo il ricorrente, dovrebbe garantirgli protezione, è del tutto diverso da quello posto a base della decisione impugnata, come abbiamo visto.

Il ricorrente non ha censurato l’accertamento svolto dalla corte di merito sul suo racconto, ma semplicemente, in ricorso, ne ha contrapposto uno diverso, senza smentire quello valutato dalla corte di merito. Con la conseguenza che se anche si potesse desumere la vulnerabilità dal fatto narrato quello da prendere in considerazione è quello accertato o assunto dalla decisione impugnata dal quale (emigrazione di tipo economico) non si ricava alcuna pericolo in caso di rimpatrio.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione del L. n. 251 del 2007, art. 14.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe atteso con sufficiente approfondimento all’accertamento della situazione del *****, trascurando i criteri legali e giurisprudenziali che vi presiedono, compresi quelli imposti per stabilire se c’e’ una situazione di conflitto armato generalizzato.

Il motivo è fondato.

Per quanto anche esso astratto, può ritenersi comunque che contenga una censura circa i criteri di accertamento della situazione di conflitto generalizzato prevista dalla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In questo caso, questa corte ha più volte ribadito che il giudice di merito deve compiere questa valutazione riferendosi a fonti aggiornate e rilevanti, nel senso che oltre a citarle deve altresì indicare la data cui i reports si riferiscono (Cass. 8819/2020).

Nella fattispecie a pagina 5, la corte di merito indica, le fonti di sua conoscenza, ma non facendo menzione della data cui riferiscono, non consente di verificare se esse meno aggiornate, con conseguente vizio della decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo. Rigetta il primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021

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