Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23519 del 27/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7664-2020 proposto da:

AIRONE SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOVAGLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PACINI;

– ricorrente –

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 5552/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 02/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

RILEVATO

che:

– la Società cooperativa Airone ricorre con tre motivi per la cassazione del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso dalla società proposto D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, avverso il provvedimento, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 13 dicembre 2018 e notificato il 20 dicembre 2018, con il quale è stato ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato dalla prima attraverso la pubblicazione, all’interno di una bacheca, visibile a tutti in ambiente lavorativo, di dati relativi a contestazioni disciplinari e valutative dei soci lavoratori;

– con il primo motivo la ricorrente fa valere la nullità del procedimento e violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, per avere il tribunale erroneamente applicato il procedimento di cui all’art. 702-bis e ss. c.p.c., e, pronunciando ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., aver definito il procedimento in violazione del citato art. 10, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 176, comma 1, là dove è previsto che le controversie di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, sono regolate dal rito lavoro con l’adozione di sentenza;

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, e motivazione apparente e con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione del Reg. UE n. 679 del 2016, art. 5, par. 1, lett. a) e c), artt. 6 e 7, e del T.U. codice privacy di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1;

RITENUTO

che:

– è opportuno trattare in pubblica udienza la materia oggetto del ricorso in quanto relativa a diritti della persona e disciplinata da norme nazionali cd Europee concernenti il diritto alla privacy qui in rilievo secondo peculiare sua declinazione.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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