LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16861-2020 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1498/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 09/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
LA CORTE OSSERVA 1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 9 marzo 2020 con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di I.J., nato in Nigeria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto denominato “di costituzione” in cui non sono svolte difese.
3. – Col primo motivo sono denunciati la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b), e l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla situazione esistente nell’Edo State, oltre che il mancato svolgimento di attività istruttoria. Si deduce che il timore manifestato dal ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti non risulterebbe infondato se rapportato alla situazione di forte tensione esistente nell’Edo State e all’incapacità delle forze dell’ordine di assicurare protezione ai comuni cittadini.
Il secondo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e la violazione dell’art. 8 CEDU, “in relazione alla insufficiente e manchevole motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. L’istante deduce di aver dimostrato di avere avuto un figlio con la propria compagna e di aver inoltre dato prova della frequenza di un corso di lingua italiana.
4. – Reputa il Collegio sia opportuno rinviare la trattazione del ricorso, avendo riguardo a profili inerenti alla protezione umanitaria di cui al secondo motivo: e ciò in considerazione della rimessione alle Sezioni Unite della questione circa la spettanza del relativo diritto in presenza di indici di un radicamento effettivo del cittadino straniero (Cass. 11 dicembre 2020, n. 28316).
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021