Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23523 del 27/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11721-2020 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dell’Avvocato Federica Montanari, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell’Avvocato Luca Zanacchi.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2555/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 14/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 14 aprile 2020, il Tribunale di Bologna respinse la domanda di A.A., nativo del Pakistan, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di un permesso di soggiorno per motivi umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del richiedente, non credibili le sue dichiarazioni e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Federica Montanari.

1.1. In proposito, è opportuno ricordare che: i) il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 (Attuazione della Dir. n. 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. menzionato D.L., art. 21, comma 1) dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, art. 28 e art. 46, p. 11 (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché alla Carta dei diritti UE, art. 18, art. 19, p. 2 e 47, e agli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che:

La causa debba essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dalla predetta ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 17970 del 2021.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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