LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28984-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1820/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di M.C. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, microzona *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 17 giugno 2016.
La contribuente, costituita in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da agenzia di recapito privata. Deduce la regolarità della notifica e richiama Sez. Un. 8416 del 2019;
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere ritenuto sanata l’irregolarità della notifica, stante la costituzione in giudizio dell’appellato.
2. Il motivo è fondato, avendo la contribuente riconosciuto di avere ricevuto il 16 gennaio 2017 (nei termini per la proposizione dell’appello) il plico contenente l’atto di impugnazione, così sanando la nullità della notifica.
3. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
3.1. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).
Questo accertamento, ha consentito di verificare la tempestività dell’appello, in quanto la contribuente ha riconosciuto di avere ricevuto l’atto di appello il 16 gennaio 2017, e quindi nei termini, in relazione a sentenza depositata il 17 giugno 2016.
Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa a sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021