Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2354 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1955-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOLANTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ROSSI TORTAROLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

C.S.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte catastali e ipotecarie anno 2013, ne ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio, che aveva negato l’agevolazione cd. prima casa in relazione a tre immobili, esclusi in quanto “di lusso”, avendo una superficie superiore a mq 240. La CTR ha confermato che gli immobili sono stati correttamente individuati e, quanto all’agevolazione, ha condiviso le risultanze della CTU, che aveva accertato una superficie superiore a mq. 240, superando le contestazioni della consulenza di parte, ritenute inconsistenti.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, con il quale si chiede in sostanza una rivalutazione del merito della controversia e ribadisce comunque la sua infondatezza.

La ricorrente deposita successiva memoria, chiedendo l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole in relazione all’entrata in vigore delle modifiche al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa all..

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata, con il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2 e 10, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 13 del 2011, i parametri di valutazione delle abitazioni di lusso sono cambiati, dovendosi fare riferimento solo alla categoria catastale (A1, A8, A9).

2. Il motivo è infondato, non potendosi applicare agli atti antecedenti al 1 gennaio 2014 il nuovo regime normativo invocato.

Va pertanto confermata la giurisprudenza secondo cui il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) – “il quale, nel sostituire il D.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 1, comma 2, della Parte Prima Tariffa allegata, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, al beneficio prima casa – sulla base dei parametri di cui al D.M. LL. PP. 2 agosto 1969” – “trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al 10 gennaio 2014, come espressamente disposto dal cit. D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5” (ex plurimis Cass. Sez. V, n. 11639/17; nn. 13309-13318/16), con la conseguenza che l’immobile per cui è causa, relativo a dichiarazione di successione anno 2013, continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina (Cass. n. 30902 del 2019; n. 2414 del 29/01/2019; n. 3360/2017; 14964/2018).

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, all’art. 1, nota II bis, tariffa all., avendo la sentenza impugnata dato atto che il CTU ha accertato la non sussistenza di tutti i criteri tipizzati dalla norma per individuare le abitazioni di lusso, con eccezione di quello indicato all’art. 6; col terzo motivo lamenta violazione del D.P.R. n. 138 del 1998, con rif. all’all. n. 4,art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la CTR avallato una scelta illegittima del CTU.

La ricorrente deduce che la stessa CTR avrebbe dato atto che il CTU, pur avendo accertato la superficie complessiva dell’immobile in mq 240,70, non avrebbe tenuto conto di altri elementi di calcolo (come la proiezione delle rampe della scala) e delle osservazioni e contestazioni contenute nella consulenza tecnica di parte.

I due motivi, suscettibili si trattazione congiunta, sono inammissibili, nella parte in cui propongono un riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità, in particolare per quanto riguarda il metodo seguito dal CTU per il calcolo della superficie dell’immobile e condiviso dalla CTR.

Nel merito della doglianza, va rilevato che, all’accertamento dei giudici d’appello, secondo cui l’estensione dell’immobile pervenuto è superiore ai mq. 240, la ricorrente ne contrappone uno diverso, che sarebbe desumibile dalla perizia prodotta, la cui mancata considerazione non appare, però, decisiva, tenuto conto del principio espresso da questa Corte (Cass. n. 16650 del 2011; conf. n. 21287 del 2013), secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi glì elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale”.

Nella fattispecie, peraltro, la CTR ha esaminato sia il contenuto della CTU sia le contestazioni del consulente di parte, ritenendole “inconsistenti” sulla base del dato normativo, condividendo il metodo di calcolo del CTU, che ha considerato quale superficie utile anche i muri perimetrali e divisori e la proiezione delle rampe della scala che collega il piano seminterrato al piano terra, in quanto “realmente utilizzabile e per questo motivo inclusa nella metodologia di calcolo della superficie ai fini catastali e patrimoniali”.

La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che in tema di agevolazioni cd. “prima casa”, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, ha statuito che la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile, inclusi i muri divisori (Cass. n. 17470 del 2019).

Ne consegue che il concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo interpretarsi il D.M. n. 1072 del 1969, art. 6, nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine (Cass. n. 29643 del 14/11/2019, n. 19186 del 2019, n. 861 del 2014). In definitiva, ciò che assume rilievo è la potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, n. 23591 del 20/12/2012), nella fattispecie accertata dal CTU anche con riferimento al sottoscala.

4. Col quarto motivo si lamenta nullità della sentenza, per avere la CTR delegato all’ausiliario tecnico la scelta e l’applicazione delle norme in violazione del contraddittorio ex art. 360 c.p.c., n. 4; l’ausiliario tecnico avrebbe applicato una normativa diversa da quella indicata dal giudice, che ha subito tale scelta facendola propria.

Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha condiviso il contenuto della CTU senza nulla delegare quanto ai poteri decisori della Commissione.

Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato va respinto, non potendo trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, proposta per la prima volta nella memoria dalla contribuente, non avendo formato oggetto di un motivo di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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