LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6322-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
N.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5171/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di N.A. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.
Il contribuente, non costituito in appello, è rimasto intimato nel presente giudizio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 2011 e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3,4 e 5, ex art. 360 c.p.c., n. 4.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Va premesso che la questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
2.2. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
3. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello.
Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).
Questo accertamento, consentito a questa Corte, in relazione all’error in procedendo dedotto dalla ricorrente, ha permesso di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51. Infatti, a fronte della sentenza della CTP n. 21453/27/16 dep. 27.9.2016, l’appello è stato inviato al contribuente con agenzia di recapito Nexive, il ***** con firma illeggibile: atto inidoneo pertanto a provare la data di ricezione del plico; il contribuente non si è costituito in appello.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021