LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22030-2019 proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone, con studio in Torino, via Palmieri 40;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto n. 3820/2019 del Tribunale di Torino depositato il 6/6/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso tempestivamente proposto da C.M., cittadino del *****, avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara;
– il ricorrente ha quindi impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Torino il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione internazionale sussidiaria e di quella umanitaria;
– a sostegno della propria richiesta egli aveva allegato di aver lasciato il ***** a causa delle persecuzioni di carattere religioso che subiva essendosi convertito all’Islam contro il parere del padre e della famiglia che professava l’idolatria;
– il Tribunale di Torino escludendo la credibilità del suo racconto, ha rigettato il ricorso;
– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 04/07/2019 ed affidato a tre motivi di ricorso;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. a);
– ad avviso del ricorrente, il decreto impugnato andrebbe cassato per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. a) per non avere il Tribunale di Torino fissato l’udienza non essendo disponibile, nel caso di specie, la videoregistrazione del colloquio avanti la Commissione territoriale e per non avere motivato in merito alla specifica richiesta presentata della difesa;
– con il secondo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; – con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
– secondo il ricorrente, il primo giudice avrebbe omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
– il primo motivo è fondato;
– questa Corte ha affermato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 21584/2020; id. 26124/2020; id. 22049/2020);
– si tratta di principi interpretativi in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha specificamente osservato come pur non essendo previsto da nessuna disposizione della direttiva l’obbligo dell’audizione nella fase del giudizio di impugnazione, l’adempimento debba essere valutato in funzione dell’esame completo ed ex nunc della domanda di protezione che deve accompagnare tutta la procedura di esame della domanda (C-348/16, sentenza 27 luglio 2017, Moussa Sacko:EU:2017:591, paragrafi 42-46);
– ciò posto nel caso di specie il tribunale ha erroneamente ritenuto che il dovere del giudice di fissazione dell’udienza in caso di assenza di videoregistrazione non è automatico mentre il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. a), prevede che in questo caso necessariamente debba essere fissata l’udienza;
– nel caso di specie il tribunale ha pure errato là dove ha escluso la fissazione dell’audizione del ricorrente ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. b) per la quale il ricorrente aveva formulato specifica e motivata istanza (di cui infatti il collegio dà conto) con l’argomentazione della non indispensabilità della richiesta di chiarimenti;
– a fronte della specifica istanza di fissazione dell’udienza per l’audizione del richiedente, il tribunale non avrebbe potuto disattenderla in ragione della sua ritenuta non indispensabilità, ma avrebbe dovuto fissare l’udienza per l’audizione del ricorrente o, in alternativa, argomentare sulla base della manifesta inammissibilità della domanda, valutazione che, però, nel caso di specie non è stata svolta e che, pertanto, inficia la decisione di rigetto come concretamentente motivata;
– la fondatezza del primo motivo, comporta l’assorbimento degli altri due motivi e l’accoglimento del ricorso;
– va dunque cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021