Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23565 del 30/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25383-2019 proposto da:

H.J., rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO FIORATO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

H.J. – cittadino della ***** – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Genova avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sez. di Genova, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi allontanato dal suo Paese poiché, alla morte del padre, sorse conflitto per motivi d’interesse tra lui e lo zio, il quale durante un litigio rimase ferito e morì per i postumi; sicché i famigliari del morto lo perseguitavano ritenendolo causa della morte dello zio.

Il Tribunale ligure ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo e non concorrenti i presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria.

H.J. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato, resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dallo H. s’appalesa fondato quanto al primo motivo di ricorso e va accolto nei limiti di motivazione.

Con il primo mezzo d’impugnazione svolto il ricorrente denuncia violazione della disposizione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b) c), ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 35 bis, poiché il Collegio ligure ebbe a sentirlo in modo tale da non consentirgli possibilità di adeguata esposizione del suo narrato; inoltre nel valutare la situazione socio-politica della comunità, in cui viveva, non cita alcuna fonte d’informazione sulla quale ha basato la sua statuizione al riguardo.

Con la seconda doglianza il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, poiché i Giudici genovesi non ebbero ad esaminare adeguatamente la sua domanda di protezione umanitaria in relazione alle plurime condizioni di vulnerabilità palesate.

Il primo motivo d’impugnazione appare fondato nei limiti di motivazione posto che l’impugnante espone due profili distinti di censura nell’argomento critico proposto con detto motivo.

In primo luogo lo H. lamenta inadeguato ascolto da parte del Tribunale ma non si confronta al riguardo con la specifica motivazione esposta dal Collegio ligure al riguardo.

Difatti nel decreto è dato appositamente atto che il richiedente asilo fu ascoltato dal Giudice ed, addirittura, il Collegio ebbe a rimettere la causa in sede istruttoria per dar modo al ricorrente di depositare ulteriore documentazione afferente ai corsi seguiti nell’ambito del circuito dell’accoglienza, rilevando che invece questi non intese depositare alcunché, disertando l’udienza appositamente fissata.

Inoltre non risulta attinta da specifici motivi di contestazione la statuizione del Tribunale che il racconto reso dal richiedente asilo non era credibile, supportata da puntuale motivazione in cui sono partitamente esposte le ragioni fondanti detta conclusione – assenza di pericolo specifico D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b) – sicché non assume rilievo il cenno all’onere da parte del Collegio ligure d’esercitare la facoltà di procedere officiosamente ad istruttoria – Cass. sez. 1 n. 10286/20 -, anche perché la parte nemmeno indica lo scopo che tali indagini avrebbero dovuto perseguire.

Coglie nel segno invece la lamentela che il Tribunale nell’esaminare la situazione socio-politica della *****, in relazione al pericolo generico D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), si sia limitato a negare che detta situazione sia connotata da “conflitto armato in corso” – con corretto riferimento al concetto elaborato dalla Corte Europea al riguardo – senza però, come prescritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 citare in modo specifico le fonti informative utilizzate – rapporti redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti – per addivenire alla conclusione esplicitata in decreto.

Il secondo motivo di ricorso, in quanto attinge la statuizione relativa alla protezione umanitaria, rimane assorbito state la natura residuale di tale istituto che assume rilievo una volta escluso il ricorrere delle condizioni di legge per riconoscere una delle altre due forme di protezioni previste dalla normativa in tema.

Pertanto, nei limiti afferenti l’esame della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. C. Il decreto impugnato va cassato e la causa rimessa al Tribunale di Genova, in altra composizione, che provvederà al nuovo esame della causa secondo le indicazioni di diritto dianzi illustrate.

Il Giudice di rinvio provvederà anche, ex art. 385 c.p.c., comma 3, – a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Genova altra composizione, che anche provvederà a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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