LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38072-2019 proposto da:
E.O., rappresentato e difeso dall’avv.to RICCARDO VALLINI VACCARI, avvriccardovallinivaccari.ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5028/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. E.O., proveniente dalla ***** (*****), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto temeva di essere ucciso da persone che lo avevano aggredito nel 2015, probabilmente per uno scambio di persona con il fratello gemello di cui si erano perse le tracce.
1.2. Ha narrato che l’aggressione era stata compiuta da ragazzi che avevano dato fuoco alla sua moto e che temeva che, in caso di rimpatrio, la sua vita fosse in pericolo.
2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 3, comma 5 anche in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per non avere neanche valutato la documentazione prodotta a sostegno della propria domanda e per non aver applicato i criteri cumulativi di interpretazione previsti dalla norma, contravvenendo anche al dovere di cooperazione istruttoria.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, la mancanza di motivazione o la motivazione apparente anche con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp att. c.p.c..
3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia una motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla mancata valutazione da parte della Corte d’appello di Venezia dell’integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, avente carattere di stabilità, e della violazione dei diritti fondamentali in ***** nell’ottica del bilanciamento fra integrazione dei richiedenti in Italia e la compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro nel paese di origine.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. LaCorte territoriale, infatti, ha escluso la credibilità del racconto narrato attraverso una motivazione con la quale sono state evidenziate, in modo apodittico, alcuni fatti ritenuti inspiegabili ed, in quanto tali, idonei ad escludere la veridicità della vicenda raccontata, senza alcun esame della documentazione prodotta, attestante l’evento accaduto (elencata nella pagg. 13 e 14 del ricorso) sul quale il ricorrente aveva fondato la narrazione dell’aggressione subita: la valutazione, pertanto, risulta il frutto di una mera convinzione del collegio giudicante, incentrata sulla valorizzazione di elementi neanche logicamente collegati fra di loro e non fondata sulla elaborazione di un percorso logico basato sul paradigma interpretativo prescritto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. a e c, con particolare riferimento alla valutazione complessiva del racconto ed al principio del “beneficio del dubbio” (cfr. al riguardo Cass. 13944/2020; Cass. 23891/2020; Cass. 10/2021).
5. Il secondo motivo, sovrapponibile al primo, rimane logicamente assorbito.
6. Il terzo motivo è fondato.
6.1. Il giudizio comparativo, infatti, è del tutto carente in quanto non sono state acquisite C.O.I. sulla tutela dei diritti fondamentali (quelle richiamate dalla Corte sono riferite alla sussistenza di un conflitto armato, con mero riferimento alla fattispecie di cui all’art. 14 lett. C)), né è stata completamente valutata la documentazione prodotta ai fini dell’integrazione.
6.1. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare che “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale il richiedente si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021) 6.2. I giudici d’appello non hanno osservato i principi sopra richiamati: la sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della controversia, in relazione ai motivi accolti alla luce del principio di diritto sopra evidenziato e di quelli che seguono:
“In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale.”
“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
2. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;
3. “il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.
7. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021