Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23573 del 30/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31876-2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’avv.to LUIGI DELLA COLLETTA, (luigi.dellacolletta.avvocatibelluno.legalmail.it), elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7555/2019, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. E.E., proveniente dalla ***** (*****), ricorre affidandosi ad otto motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente, di religione cristiana, aveva dedotto di essere fuggito dal suo paese per minaccia di morte proveniente dai parenti mussulmani. Ha riferito di essere stato ferito da una persona incaricata da suo padre e teme di rientrare in *****, anche perché malato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la motivazione apparente, illogica e contraddittoria con violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

3. Con il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,7 e 14.

5. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3.

6. Con il sesto motivo, lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

7. Con il settimo motivo, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

8. Con l’ottavo motivo, deduce motivazione apparente, illogica e contraddittoria con violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

9. Le otto censure, di contenuto parzialmente sovrapponibile, sono state proposte sia in relazione alla decisione sulla protezione sussidiaria (dal motivo 1 al motivo 4) sia in relazione alla protezione umanitaria.

10. Per motivi di stretta interconnessione verranno quindi esaminate raggruppando quelle riferite alla protezione maggiore e quelle che criticano la decisione sulla protezione individualizzata.

11. Premesso che l’interconnessione degli argomenti prospettati in relazione ai vizi dedotti in rubrica relativamente a ciascuna fattispecie oggetto di doglianza, ne consentono comunque la valutazione e non tradiscono, nel caso in esame, l’esigenza di specificità imposta dalle regole del giudizio di legittimità, visto il peculiare stretto collegamento delle norme che si assumono violate (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3), si osserva quanto segue.

12. Le prime quattro censure, sulla protezione sussidiaria sono inammissibili.

12.1. Il ricorrente, infatti, pur non criticando affatto la decisione del Tribunale che ha ritenuto non credibile il racconto narrato, ha prospettato le proprie doglianze ritenendo violato il dovere di cooperazione istruttoria che non sarebbe stato, in thesi, adempiuto correttamente in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c).

12.2. Ora, in ordine alla protezione sussidiaria domandata in relazione all’art. 14, lett. a) e b), risulta come imprescindibile presupposto la credibilità della narrazione che è stata esclusa, con la conseguenza che la censura sull’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria risulta non decisiva, non essendo stata attaccata la prima ratio decidendi della pronuncia; in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), il Tribunale, nel negare la ricorrenza di un conflitto armato ha richiamato fonti ufficiali attendibili aggiornate (cfr. pagg. 5 e 6 del decreto), e ciò avrebbe imposto al ricorrente di contrapporre C.O.I. diverse ed idonee a dimostrare una situazione sociopolitica differente da quella illustrata in relazione all’esistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria (cfr. Cass. 22769/2020 secondo cui In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.”; ed in termini Cass. 7105/2021).

12.3. In mancanza di ciò, anche la censura prospettata in relazione all’art. 14, lett. c) deve ritenersi inammissibile in quanto non è decisiva per condurre ad una diversa soluzione della controversia.

13. Censure di medesimo tenore sono state proposte in relazione al rigetto della protezione umanitaria con i motivi cinque, sei, sette ed otto.

13.1. Anch’essi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta interconnessione e sono, complessivamente, inammissibili.

13.2. Nonostante, infatti, che la credibilità del racconto assuma marginale rilievo in relazione alla protezione umanitaria, si osserva che il ricorrente si è limitato ad una esposizione del fatto assolutamente carente in relazione all’esigenza di comprendere quali fossero gli aspetti di vulnerabilità denunciati (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019); né, il riferimento alla sua integrazione – rispetto alla quale lamenta l’omesso esame da parte del Tribunale – è corredato da un compiuto richiamo della documentazione che assume prodotta la quale non viene neanche “localizzata” all’interno del compendio probatorio, tanto più che nel decreto viene dato atto della insufficienza della prova sul punto, costituita soltanto da attestati di frequenza a corsi di formazione professionale: ciò avrebbe imposto, in ossequio dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (che risulta inosservato) che il ricorrente indicasse con precisione nel corpo del ricorso quali documenti aveva prodotto e la sede processuale nella quale erano stati collocati, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore dedotto.

13.3. Ciò, inoltre, impedisce di valutare la critica in relazione ad un incompleto giudizio di comparazione che, in assenza degli elementi da raffrontare, questa Corte non è in grado di valutare.

14. In conclusione il ricorso è inammissibile.

15. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472