Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23574 del 30/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32064-2019 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’avv.to VALENTINA SASSANO, (valentinasassano.pec.ordineavvocatitorino.it) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.K. proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per il timore di essere ucciso dai familiari del padre che intendevano offrirlo come primogenito in sacrificio al culto che la famiglia adorava.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c e comunque l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo, si osserva che la doglianza riferita alla violazione di legge denunciata è talmente generica da non potersi configurare in termini cassatori, in quanto il ricorrente si è limitato ad affermare che “il tribunale non ha nel caso di specie effettuato una specifica valutazione della giurisprudenza di merito e delle fonti internazionali da cui si evince chiaramente la sussistenza di un quadro desolante della situazione del paese di origine del richiedente” omettendo del tutto di specificare quali fonti, diverse da quelle richiamate dal Tribunale (cfr. pag. 5 del decreto) avrebbero condotto ad una diversa soluzione della controversia.

3.2. La doglianza riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve invece dichiararsi inammissibile perché non è più esistente in quanto a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, la formulazione della norma è stata modificata e la censura è attualmente circoscritta all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

4. Quanto al secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, ritenendo che mancassero i presupposti per il suo riconoscimento in quanto non emergeva una reale situazione di vulnerabilità.

4.1. Deduce, invece, l’esistenza di una buona integrazione dimostrata dal fatto che viveva in Italia da molti anni e che in questo periodo non aveva riportato condanne penali.

4.2. Il motivo è del tutto generico e non è idoneo ad una diversa soluzione della controversia, in quanto la mancanza di specificità della censura, conformata come una mera contrapposizione difensiva, non consente alla Corte neanche di comprendere in quale errore sarebbe incorso il Tribunale.

5. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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