LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30426-2019 proposto da:
H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95 LOTTO C SCALA A, presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 4338/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO IN FATTO
Che:
1.- H.R. è cittadino del Bangladesh dove ha vissuto sino a che, avendo egli aderito al partito politico *****, rimasto soccombente rispetto al governativo partito dell'*****, è dovuto fuggire onde evitare le conseguenze della repressione messa in atto dai vincitori; egli aveva del resto partecipato a manifestazioni di piazza contro quelli del partito opposto ed era dunque indicato come avversario.
In Italia, giunto dopo un breve soggiorno in Libia, ha chiesto sia la protezione internazionale che quella umanitaria.
2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Napoli
– che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale sussidiaria non avendo creduto al racconto del ricorrente ed avendo escluso una situazione di conflitto armato in Bangladesh; la Corte ha altresì rigettato la richiesta di protezione umanitaria.
3. H. ricorre con quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia genericamente error in procedendo, senza indicazione delle norme violate, ma il motivo è comunque basato sulla contestazione del giudizio di non verosimiglianza del racconto, ed è basato fondamentalmente su tre argomenti: a) la ratio decidendi è errata in quanto la corte di merito ha ritenuto che il ricorrente non dovesse limitarsi a fornire un racconto coerente e verosimile, bensì dovesse fornire la prova di quanto diceva; b) la corte in tal modo è venuta meno all’obbligo di ricorrere d’ufficio ad accertamenti istruttori; c) di conseguenza non ha tenuto conto del pericolo che il ricorrente corre in caso di rimpatrio.
Il motivo è inammissibile.
Non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale non afferma affatto che lo straniero deve fornire prova del suo racconto, ma anzi, lo nega espressamente, ribadendo la regola per cui il racconto deve essere intrinsecamente credibile, a prescindere dai riscontri esterni (p.6), con la conseguenza che anche gli altri due argomenti vengono conseguentemente meno.
5.- Secondo e terzo motivo possono valutarsi insieme, in quanto denunciano violazione sia della L. n. 251 del 2007 art. 14 che della L. n. 25 del 2008, art. 5, e si riferiscono entrambi alla protezione sussidiaria.
Contestano il giudizio della corte di merito quanto alla probabilità di persecuzione e di atti rilevanti ai sensi di quelle norme, e segnatamente delle lettere a) e b).
Il ricorrente ribadisce che la persecuzione politica cui va incontro è tra le ragioni della protezione internazionale prevista da quelle norme.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ inammissibile quanto alla censura di violazione del citato art. 14, lett. a) e b), poiché quelle norme impongono un accertamento degli atti persecutori a condizione che il racconto, ossia la vicenda narrata, sia ritenuta credibile, poiché si tratta di atti che presuppongono una certa vicenda storica; non avendo la corte di merito ritenuto verosimile il racconto, non aveva obbligo di valutare l’esistenza di atti persecutori come descritti da quelle due norme.
Quanto alla lett. c) la censura non è specifica, in ordine all’accertamento di una situazione in Bangladesh di conflitto armato generalizzato, che comunque la corte esclude sulla base di fonti (Rapporto Amnesty International del 2016) aggiornate ed attendibili e, peraltro, pure (Ndr: testo originale non comprensibile) con quelle evocate nell’appello: si veda quanto emerge dalla sua riproduzione nel ricorso a pag. 7.
6.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, e vizio di motivazione, in tema di protezione umanitaria, e la doglianza è basata sui seguenti argomenti: la corte di merito, con motivazione che viene denunciata peraltro come insufficiente, ha escluso la protezione umanitaria sulla base degli stessi argomenti per i quali ha escluso la protezione internazionale sussidiaria, violando invece la norma sopra citata che impone, per la protezione umanitaria, una valutazione autonoma, volta a conoscere i motivi di carattere umanitario che giustificano la tutela; inoltre la corte non avrebbe compiuto il giudizio di comparazione previsto dalla legge, ed avrebbe evitato di motivare.
Il motivo è fondato.
Il giudizio della corte di merito sulla protezione umanitaria è apodittico: dopo aver ricordato che la regola di giudizio è ampia, dovendo basarsi su un qualunque serio motivo di carattere umanitario, esclude che, nel caso presente, quel motivo ricorra, ma senza dire perché; in sostanza, difettano le ragioni che giustificano la decisione di escludere quella forma di protezione (p. 11, dove il riferimento al caso concreto è apoditticamente liquidato in due righe).
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta primo, secondo e terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021