Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23578 del 30/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30798-2019 proposto da:

E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 832/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

Che:

E.H. è cittadino nigeriano. Ha vissuto nella regione dell’Edo State, da cui è poi espatriato, trascorrendo un breve periodo in Libia, prima di arrivare in Italia. Secondo il suo racconto egli è dovuto fuggire dalla Nigeria in quanto omosessuale, dopo che questa sua condizione era stata scoperta ed avversata dai suoi familiari, che lo avevano di conseguenza isolato; inoltre, l’omosessualità è considerata reato in Nigeria.

Ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria. Ricorre avverso una decisione della Corte di Appello di Brescia, che confermando quella di primo grado, ha ritenuto inverosimile il racconto del ricorrente; ha escluso situazioni di conflitto armato in Nigeria, ed ha ritenuto che il ricorrente, data la giovane età, e considerate le sue capacità lavorative, può vivere dignitosamente anche in Nigeria.

E.H. ricorre con due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, e ritiene che la corte di merito, nell’escludere una situazione di conflitto armato in Nigeria, abbia fatto riferimento a fonti non attuali, o comunque non adeguatamente citate, contro la regola che invece pretende una completa indicazione delle fonti.

Il motivo è fondato.

E’ regola che nell’accertare quale sia la situazione del paese di origine, e segnatamente se via sia un conflitto armato generalizzato che impedisce il rimpatrio, la corte di merito debba fare riferimento a fonti attendibili ed aggiornate, indicando quindi il periodo temporale cui tali fonti si riferiscono (Cass. 8819/ 2020).

Invece la corte di appello ha, si citato fonti, attendibili (amnesty, refwolrd, internazionale) ma senza indicare il periodo di riferimento, cosi impedendo la verifica anche alla parte del contenuto della fonte (“nessuno dei siti di informazione più accreditati.. riferisce di una condizione di conflitto armato”).

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 186 del 1998, art. 5.

Il ricorrente lamenta un’insufficiente valutazione della sua domanda di protezione umanitaria, e contesta una motivazione apodittica e priva del giudizio di comparazione, oltre che dimentica delle allegazioni da lui offerte quanto al livello di integrazione raggiunto.

Il motivo è assorbito.

La protezione umanitaria è misura residuale, che va valutata in caso di rigetto di quella internazionale primaria o sussidiaria, con la conseguenza che l’accoglimento di una di queste due forme di protezione, rende superfluo l’esame del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Resta evidente che il giudice di merito, ove ritenga di rigettare la domanda di protezione internazionale, dovrà procedere all’esame di quella umanitaria secondo i criteri indicati da questa Corte, ed in particolare procedendo ad un bilanciamento tra il livello di integrazione in Italia e la situazione del paese di provenienza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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