LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31483-2019 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio, n. 24, presso gli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI e TIZIANA ARESI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3668/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO IN FATTO
Che:
1.- A.D. è cittadino nigeriano. Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese dopo che la madre aveva indotto lui ed i suoi fratelli a convertirsi alla religione cristiana, decisione avversata dalla famiglia paterna, ed in particolare dagli zii, che hanno manifestato reazioni violente verso il ricorrente, arrivando ad impossessarsi anche dei suoi terreni; è stato il timore di essere ucciso ad indurlo poi a fuggire.
– Ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria ed impugna una decisione della Corte di Appello di Milano che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto inverosimile il racconto, escluso situazioni di conflitto armato e negato la vulnerabilità quanto alla umanitaria.
3.- I motivi di ricorso sono due. Il Ministero si costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
4.- Va preliminarmente rilevata la validità della procura alle liti, che sebbene è genericamente conferita per proporre ricorsi, appelli e motivi aggiunti, senza alcuna menzione del ricorso per Cassazione, è tuttavia posta a margine della prima pagina del ricorso e dunque certamente a questo riferibile (da ultimo Cass. 27302/ 2020) 5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 8.
Il ricorrente contesta alla decisione impugnata di non avere tenuto conto del suo vissuto in Libia, quale paese di transito, e ricorda che il predetto art. 8 impone invece al giudice di merito di valutare la situazione del ricorrente alla luce anche del periodo trascorso nei paesi in cui è transitato.
Il motivo è inammissibile.
Si duole di una omissione da parte della corte di merito, ma non allega di averle sottoposto la questione. La censura presuppone, in sostanza, che il problema degli effetti del transito in Libia sia stato sottoposto alla corte di merito, e quest’ultima non l’abbia esaminato, o l’abbia fatto in violazione dei criteri legali; in realtà nulla dice il ricorrente circa la devoluzione al giudice di appello di tale questione.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, ed in una certa ma generica misura anche della lettera della L. n. 251 del 2007, art. 14, e contesta alla corte di merito di avere violato i criteri di valutazione della verosimiglianza del racconto, in particolare per non avere acquisito le notizie utili ed aggiornate sul paese di origine (p. 7).
Il motivo è inammissibile.
Non contiene una specifica censura al giudizio della corte di merito, quanto alla inverosimiglianza del suo racconto, limitandosi ad un generico richiamo delle regole astratte che presiedono a quella valutazione.
La censura richiede invece che si indichi, concretamente, quale criterio è stato violato e come la sua corretta applicazione avrebbe determinato un giudizio diverso. Peraltro, la corte di merito ha valutato il racconto del ricorrente nel rispetto proprio di quei criteri, indicandone contraddizioni interne, genericità, profili di intrinseca inverosimiglianza (p. 6), ossia ha applicato i criteri di cui al citato art. 3.
Del tutto generica è poi la contestazione del giudizio fatto dalla corte di merito quanto alla inesistenza di conflitti armati generalizzati nel paese di origine del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021