Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2358 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8847-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D., IMPRESA PULIZIE I.V. SAS, I.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1894/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, meglio indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello di P.D., Impresa di pulizie I.V. sas e I.V., in relazione ad avvisi di accertamento per Irpef, IVA e Irap anno 2009.

In data 13 marzo 2020 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di P.D., che ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di ***** del *****.

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del processo in relazione alla posizione di P.D..

Alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere nei confronti di P.D.. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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