Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23580 del 30/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32122-2019 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Voghera, via Piacenza, n. 10, presso l’avv. MARIA ELENA VENERONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO IN FATTO

Che:

1.- B.L. è cittadino del Gambia: giovanissimo è fuggito dal suo paese dopo essere rimasto orfano dei genitori ed affidato alle cure di uno zio che, nonostante l’età del ricorrente, lo sfruttava in lavori campestri e lo sottoponeva a vessazioni e violenze.

In Italia ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

2.- Impugna un decreto del Tribunale di Milano, che, pur ritenendo credibile la vicenda narrata, l’ha però considerata irrilevante, in quanto di natura privata, non significativa di una persecuzione statale o proveniente da soggetti aventi un qualche ruolo pubblico; ha escluso che in Gambia vi sia un conflitto armato generalizzato; ha escluso la protezione umanitaria osservando come il ricorrente sia ancora giovane e dunque capace di reinserirsi nel suo paese, dove peraltro non avrebbe più, a causa del tempo trascorso e della sua stessa età (ormai maggiorenne), alcuna necessità di dipendere da quello zio violento.

3.-Il ricorso è basato su tre motivi.

Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

4.- Il primo motivo denuncia violazione del D.lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, oltre che difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale, nel ritenere esclusa una qualche forma di persecuzione rilevante, utile a consentire protezione internazionale, non ha adeguatamente considerato la situazione del Gambia, e, soprattutto, l’inesistenza di forme di tutela giudiziaria e poliziesca.

Il motivo è infondato.

Invero, il Tribunale si fa carico della situazione del paese di origine che diffusamente esamina; in più va evidenziato che, ai fini della protezione sussidiaria (lett. a) e b) D.lgs. n. 251 del 2007, ha rilevanza il tipo di persecuzione lamentata, che in questo caso è effettivamente confinata nell’ambiente privato e familiare, sulla quale non ha alcuna rilevanza il contesto sociale e politico del paese di origine.

5.- Il secondo motivo, denuncia pur sempre violazione del D.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e segnatamente ripropone la scarsa attenzione – diviene infatti denunciata motivazione apparente e difetto di istruttoria- alla situazione del Gambia anche con riferimento alla esistenza di un conflitto armato generalizzato.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale (pp. 7-9) dedica attenzione alla situazione del paese e lo fa ricorrendo a fonti attendibili ed aggiornate, di cui indica luogo e data.

Per contro, il ricorrente non oppone a quelle fonti una diversa e più attendibile ricostruzione fondata, ossia, su fonti alternative e di maggiore efficacia.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione del D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e contesta alla decisione impugnata di avere in modo illogico, ed in violazione dei criteri legali di giudizio, escluso ai fini della protezione umanitaria, vulnerabilità con argomenti irrilevanti: l’età giovane e la capacità di reintegrazione; il distacco, sia temporale che sociale, dalla minaccia dello zio.

Il motivo è infondato.

La corte ha effettuato la comparazione imposta dalla giurisprudenza di questa Corte come regola di giudizio ed ha escluso con giudizio di fatto, qui non censurabile, che il ricorrente sia vulnerabile: lo ha fatto tenendo in conto il livello di integrazione raggiunto ed altresì la capacità e possibilità di mantenere questo livello di vita in patria, dove ovviamente oltre alla situazione generale del paese, che peraltro qui non è contestata nella valutazione fatta dalla corte, è considerata adeguatamente la vicenda privata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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