Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23582 del 30/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32251-2019 proposto da:

O.U.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO IN FATTO

Che:

1.- O.U. è cittadino nigeriano, della regione dell’Edo State.

Dalla decisione impugnata si ricava che egli è fuggito dal suo paese per evitare le violenze e le minacce di un gruppo para politico che voleva imporgli adesione ad una società segreta di cospirazione o comunque di azione politica segreta.

In Italia ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

2.- Impugna una decisione del Tribunale di Milano che ha ritenuto (p. 5) non credibile il racconto, ha escluso uno stato di violenza generalizzata in Nigeria e, quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto che, da un lato, il ricorrente non si è integrato in Italia, dall’altro che la sua situazione familiare, ossia la presenza di un figlio minore, dovrà essere valutata dal competente tribunale dei minorenni, ai sensi dell’art. 31 TU immigrazione.

3.-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

4.- Il ricorso non è sottoscritto dal difensore, né lo è la procura, con conseguente inammissibilità, che peraltro deriva anche dalla evidente e totale mancanza dell’esposizione del fatto. Vero è che nel corso del primo motivo (p. 11) si fa cenno alle ragioni dell’espatrio alludendo a situazioni economiche che mettevano a rischio la sopravvivenza della famiglia; ma, è pur vero che, da un lato, si tratta di affermazioni generiche, e, per altro verso, contrastanti con le dichiarazioni che si ricavano dal decreto impugnato in cui è narrata una vicenda di persecuzione politica piuttosto che di disagio economico.

In tal modo, il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

5.- Inoltre, il primo motivo è del tutto generico, non contiene censure specifiche alla ratio decidendi, mentre il secondo motivo, oltre alla solita generica ricognizione delle regole, denuncia mancata valutazione della situazione del paese di origine, che invece è fatta con COI aggiornate, e che è inammissibile quanto alle lettere a) e b) posta la non credibilità, qui peraltro non contestata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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