Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23586 del 30/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24861-2019 proposto da:

B.M.S., domiciliato in ROMA, Corso Trieste n. 10, presso lo studio dell’avvocato Emanuele Boccongelli, che lo difende e rappresenta con procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1591/2019 del Tribunale di L’Aquila, depositato il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con provvedimento notificato il 19 aprile 2018 rigettava la domanda del ricorrente volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione B.M.S., che veniva respinta dal Tribunale di L’Aquila con decreto del 13.06.2019;

– la decisione impugnata evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando che dalla narrazione emergeva che il richiedente ha abbandonato il proprio Paese nel 2015 (Guinea Bissau) per ragioni meramente economiche, né aveva una condizione di particolare vulnerabilità;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il B. affidato ad un unico motivo;

– il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Atteso che:

– è preliminare l’esame dell’atto di rinuncia fatto pervenire in cancelleria a mezzo pec in data 15.09.2020.

Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).

Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 2317/2016).

Nel caso di specie non vi è stata adesione alla rinuncia da parte del Ministero, né l’atto di rinuncia risulta sottoscritto da difensore ma dal solo B., tuttavia deve tenersi conto della sopravvenuta carenza di interesse prospettata dall’interessato.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo il Ministero svolto nel controricorso alcuna attività difensiva riferibile al caso di specie.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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