Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23619 del 31/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35676-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO, 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 315/2019 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 23.5.19 il tribunale di Civitavecchia ha rigettato, per difetto del requisito sanitario(accertato con c.t.u.), la domanda della sig.ra G. volta all’accertamento delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’indennità di accompagnamento ed ha condannato la ricorrente al pagamento di Euro 5.670 per spese.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita con unico motivo che lamenta la liquidazione delle spese al di fuori dello scaglione delle tariffe applicabile in relazione al valore della controversia. L’INPS è rimasto intimato.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la sentenza -considerando il valore della causa come indeterminabile- ha operato condanna alle spese non giustificata dal valore della causa, che va determinato invece in relazione al biennio dell’indennità di accompagnamento oggetto di giudizio (ex art. 13 c.p.c.: Cass. Sez. VI-L, ordinanze n. 2824 del 2019 e 22246 del 2019), e dunque nello scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, con applicazione dei parametri della tabella 4 del D.M. n. 55 del 2014.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in parte qua, con rinvio a diverso giudice del tribunale di Civitavecchia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese e rinvia a diverso giudice del tribunale di Civitavecchia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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