Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23621 del 31/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2418-2020 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. G.

GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO IROLLO, SEBASTIANO SCHIAVONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4331/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 23.7.19, la corte d’appello di Napoli, confermando sentenza del tribunale della stessa sede del 25.1.12, ha rigettato la domanda del sig. Faticati volta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, per difetto del requisito sanitario.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, che lamenta violazione dell’art. 149 att. c.p.c., in ragione della mancata considerazione dell’aggravamento delle condizioni sanitarie.

L’INPS è rimasto intimato.

Il ricorrente, con motivo unico che cumula motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sostanzialmente si lamenta della mancata considerazione dell’aggravamento – a suo dire risultante da documentazione medica versata in atti- delle sue condizioni sanitarie da parte della corte territoriale.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che la corte territoriale ha ritenuto le doglianze del ricorrente quale mero dissenso diagnostico circa la gravità delle patologie già riscontrate, il Collegio evidenzia che il ricorrente, nel limitarsi a richiamare i postumi di frattura del femore trattata chirurgicamente, non trascrive nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, le conclusioni specifiche cui era giunto il consulente e le censure specifiche mosse dal ricorrente alle stesse, né illustra come la dedotta sopravvenienza incida sulle condizioni sanitarie rilevanti ai fini della prestazione richiesta, non consentendo a questa Corte di valutare la fondatezza del motivo.

Anche in relazione all’asserita mancata valutazione di situazioni sopravvenute costituenti aggravamento, infatti, trova applicazione il principio, stabilito in via generale da questa Corte, secondo cui (Sez. 1 -, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020, Rv. 659930 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 (Rv. 639844 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385 – 01) per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Nulla per spese, essendo l’INPS rimasto intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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