Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23625 del 31/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4112-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO MAZZUCCHIELLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5317/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 17.7.19, il tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione del sig. C. ad accertamento tecnico preventivo che aveva escluso il possesso delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’assegno di invalidità, ritenendo che l’opposizione si basava su mero dissenso diagnostico non implicante vizi della c.t.u.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, che lamenta violazione del D.Lgs. n. 508 del 1999, art. 3 e D.Lgs., art. 13, L. 118 del 1971, art. 13 e del D.M. 5 febbraio 1992, per mancata personalizzazione del giudizio di invalidità in relazione all’occupazione di muratore e per la mancata attribuzione della percentuale del 5% rimesso alla discrezionalità del consulente. Resiste con controricorso l’INPS.

Il motivo è inammissibile, in quanto la parte fa in sostanza valere un mero dissenso diagnostico nella valutazione dei postumi invalidanti e dell’attribuzione dell’aumento del 5% ex D.M. 5 febbraio 1992.

Per converso, il tribunale ha da un lato accertato che le tabelle sono state correttamente applicate dal c.t.u. e che nessun vizio era riscontrabile sul punto, dall’altro lato ha tenuto conto dell’incidenza del danno globale sull’invalidità dell’assistito, escludendo, con valutazione incensurabile in sede di legittimità in quanto inerente al merito, la ricorrenza di una invalidità rilevante pur in relazione alle occupazioni confacenti.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 – 01), affermando il relativo principio anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., che nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c..

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissivile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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