LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24735-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente-
contro
P.C., C.A., B.S., PO.AL., SOCIETA’ TECNOLOGICA DI B. S. & C. A. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI, 40, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CRESCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO FALCO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 910/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento attinente ad IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno di imposta 2009 per operazioni soggettivamente inesistenti (parziale sovrafatturazione);
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare la presenza di fatture per operazioni inesistenti;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’unico elemento concreto che ha prodotto l’Ufficio sarebbe costituito dalle dichiarazioni rese dal soggetto emittente le fatture, dichiarazioni però che per un verso appaiono il sunto di una conversazione liberamente riportata nel processo verbale di contestazione senza precise caratteristiche confessorie e per un altro sono sconfessate dallo stesso soggetto che le ha rilasciate ed il giudice penale le ha ritenute inattendibili; per contro la parte contribuente ha dimostrato con sufficiente produzione documentale sia l’effettività delle operazioni che la congruità delle stesse rispetto al volume d’affari conseguito;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere correttamente valutato gli elementi della gravità, precisione e concordanza degli elementi offerti in giudizio dall’Ufficio, elementi sufficienti per il raggiungimento di una prova presuntiva;
considerato che, secondo questa Corte:
in tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non del n. 4 della stessa disposizione, rende inammissibile il motivo ove la Corte sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, potere che sussiste solo per i vizi denunciati ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 4963 del 2018; Cass. n. 13018 del 2020);
il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. n. 6519 del 2019);
qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa o errata valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare con chiarezza gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (nella specie, in applicazione del principio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto: Cass. n. 13625 del 2019);
in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 29635 del 2018): in particolare però, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa (Cass. n. 21772 del 2019);
ritenuto che il motivo di impugnazione è inammissibile in quanto tende surrettiziamente a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, operazione che è di esclusiva competenza del giudice di merito e che pertanto è preclusa al giudice di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017); peraltro il ricorrente, limitandosi ad allegare il processo verbale di contestazione, gli avvisi di accertamento e l’atto di appello dell’Ufficio non ha assolto all’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa delle asserite prove documentali nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare con chiarezza gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, e infine il ricorrente non si limita a contestare la sussunzione del fatto come accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, ma contesta in radice la ricostruzione del fatto così come illustrata dal giudice di merito, cosicchè può richiamarsi quanto affermato da Cass. n. 680 del 2020, secondo cui la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicchè il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perchè quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 c.c., comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (da ultimo, in motivazione, Cass. SU n. 1785 del 2018);
ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021