Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23645 del 31/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21685-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI MARIO 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Presidente Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Campobasso ha rigettato per manifesta infondatezza il gravame proposto da D.M., cittadino del *****, nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente aveva dedotto di essere fuggito dal suo Paese di origine perché assalito da uomini del villaggio, presunti ribelli. Il Tribunale ha condiviso il giudizio della Commissione Territoriale che aveva ritenuto del tutto generica e contraddittoria la narrazione, avendo il richiedente dapprima affermato di essere stato minacciato per due mesi dopo l’aggressione e, successivamente, di non essere mai uscito di casa, con conseguente implausibilità delle minacce denunciate.

Ne’ è configurabile in ***** – ha affermato il giudice di merito – una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. Sicché era da escludere nella specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Allo stesso modo, nella situazione dedotta dal richiedente, in assenza di una specifica vulnerabilità, non sussistevano le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per la cassazione di tale decreto propone ricorso il D. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito nel giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo è articolato in due censure.

1.1.- Con la prima si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, lett. a) e c). Avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che il richiedente avesse dedotto questioni personali non rientranti nelle ipotesi previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria, laddove sussisteva pericolo di vita per lo stesso in caso di rientro nel suo Paese di origine.

1.2. – La censura è inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente non fornisce alcuna specificazione in ordine alle ragioni della situazione di pericolo in cui si sarebbe trovato in caso di rientro in Patria, né elementi idonei a comprovare il rischio che giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.3. – Con la seconda doglianza si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), e art. 14, comma 1, lett. c). La doglianza è inammissibile in quanto non esplicitata e dedotta solo con la enunciazione dei parametri normativi invocati.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la minaccia grave alla vita del ricorrente a causa della violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto interno od internazionale e dei gravi attentati già subiti.

2.1. – La doglianza è infondata in entrambi i suoi profili.

2.2. – Quanto al primo, il giudice di merito ha escluso, sulla base della consultazione di fonti qualificate, delle quali ha dato conto nel provvedimento impugnato, che il ***** sia attualmente teatro di conflitti politici od interetnici di rilievo. Il ricorrente non contrappone a tale valutazione elementi in grado di inficiarne la validità.

2.3. – Con riguardo ai presunti attentati alla sua vita asseritamente subiti dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto la non veridicità di tale narrazione, e tale valutazione il mezzo non contesta sulla base di specifici argomenti, né si confronta con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria, consistenti nella assenza di stati patologici e di caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che il rientro nel Paese di origine esporrebbe il ricorrente a situazioni di particolare complessità tali da giustificare l’applicazione della misura richiesta.

3.- Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla valutazione di non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente. La motivazione della inattendibilità di tale racconto sarebbe meramente formale, priva di coerenza logica tra le premesse e la conclusione, e limitata alla considerazione della situazione di sicurezza attualmente esistente in *****.

3.1. – La doglianza è priva di fondamento.

Il Tribunale si è richiamato, condividendolo, al giudizio della Commissione Territoriale, che aveva messo in luce la assoluta genericità del racconto dell’aggressione asseritamente subita dal ricorrente e le contraddizioni della narrazione, ed ha sottolineato la nebulosità della descrizione da parte dello stesso delle condotte subite da ignoti, nonché la mancata denuncia delle medesime alle autorità locali. In tale contesto motivazionale, il riferimento del Tribunale alla situazione politica del ***** ed all’assenza di conflitti in quel territorio aveva il solo scopo di escludere la configurabilità della ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) quale presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del richiedente, dopo che era stata esclusa la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. a) e b) del cit. articolo.

4. – Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), in relazione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. Il Tribunale, avendo errato nel ritenere manifestamente infondato il ricorso, avrebbe erroneamente revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a favore dello Stato.

4.- Con il quinto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 in relazione alla errata valutazione di “manifesta infondatezza” del Tribunale; violazione dell’art. 3 – principio di uguaglianza e non discriminazione; violazione dell’art. 4 e dell’art. 35 Cost.; violazione del diritto all’asilo politico (art. 10 Cost.) e del diritto alla difesa (artt. 24 e 113 Cost.). Il motivo, pur nella mescolanza dei parametri normativi invocati, si identifica nella doglianza attinente alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4.1. – I motivi, da esaminare congiuntamente attesa la stretta connessione logico-giuridica che li avvince, non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

Il ricorrente chiede sostanzialmente a questa Corte di sostituire il giudizio di manifesta infondatezza, che ha determinato la revoca da parte del Tribunale della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con una valutazione di infondatezza, al fine di conseguire la vanificazione del predetto provvedimento di revoca. Ma, in base al consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass., ordd. n. 10487 del 2020, n. 3028 e n. 32028 del 2018), indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine al regolamento delle spese del giudizio, non avendo svolto l’intimato Ministero attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472