Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23656 del 31/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18240/2019 proposto da:

A.J., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Lera;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1834/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. A.J., cittadino ***** ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Genova, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sui rilievo 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente, nel decretare l’impugnato diniego, omesso di considerare alcuni elementi essenziali ai fini della decisione, quali, in particolare, l’esatta portata delle minacce riferite dal richiedente e la mancata protezione di esso da parte delle autorità nazionali ed avendo, al contrario, erroneamente ritenuto insussistente una situazione di pericolo in caso di rimpatrio per il fatto che nel paese dimorano indisturbati la moglie ed il figlio; 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 avendo il decidente ricusato la concessione delle misure richieste senza considerare la situazione di pericolo personale a cui era esposto il richiedente e a cui verrebbe ad essere nuovamente esposto in caso di rimpatrio a causa degli atti di ritorsione posti in essere da un membro della sua comunità per esserne stato eletto re, nonché la situazione di insicurezza in cui versa anche l’area geografica di provenienza del richiedente (*****) dominata da una clima di diffusa e generalizzata violenza; 3) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, essendosi rigettata la protezione umanitaria senza considerare che la situazione interna del paese di provenienza, caratterizzata da grave instabilità politica, episodi di violenza e insufficiente rispetto dei diritti umani era di per sé stessa in grado di giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, tanto più alla luce della particolare condizione personale del richiedente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, secondo la lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è solo l’omesso esame del fatto – intendendosi per tale il fatto storico principale ovvero il fatto storico secondario valutabile in guisa di fatto costitutivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio – che, con la riserva dell’anomalia motivazionale integrante violazione di legge costituzionalmente rilevante, si rende sindacabile da questa Corte in guisa di vizio motivazionale, con esclusione pertanto di qualsiasi preterizione che abbia oggetto meri elementi istruttori, quali devono intendersi quelli capitolati dal ricorrente, non essendo, per vero, dubitabile che “il fatto” nel senso anzidetto sia stato esaminato dalla Corte d’Appello.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile intendendosi con esso promuovere una rivalutazione del quadro istruttorio della vicenda in considerazione del quale la Corte d’Appello, escluso che nella specie sussistano i presupposti per il riconoscimento di qualunque forma di protezione in quanto non sono state evidenziate dal ricorrente circostanze rilevanti a tal fine, ha conclusivamente affermato – non senza, comunque, notare incidentalmente che l’area geografica da cui proviene il richiedente (*****) è la zona meno conflittuale della ***** – che “il reale motivo di fuga avvenuto nel giugno 2014 è da ricercarsi verosimilmente in ragioni di carattere economico”, in tal modo evidenziando l’estraneità della vicenda del richiedente al novero delle fattispecie contemplate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.

4. Il terzo motivo è inammissibile intendendosi del pari sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio della vicenda, e ciò sul rilievo non solo della considerazione che il motivo esprime solo un mero dissenso di giudizio rispetto all’apprezzamento operato dal giudice del merito delle circostanze di fatto su cui ora sollecita l’ulteriore vaglio di questa Corte, ma pure dell’ulteriore considerazione esternata dal decidente che, nel dare atto dell’insussistenza nella specie di elementi idonei a rappresentare la condizione di vulnerabilità del richiedente, ha voluto segnatamente rimarcare come l’istanza sul punto non soddisfacesse l’onere di allegazione pur sempre gravante sul richiedente.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima civile, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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