Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2366 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24986-2019 proposto da:

BAGELS ITALY SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via ELEONORA D’ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 340/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento attinente ad IRPEF relativa all’anno di imposta 2012 ed una attinente ad IVA relativa all’anno di imposta 2013;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso della parte contribuente, ritenendo che, premessa l’equivalenza sancita da Cass. SU. 10266 del 2018 – della firma digitale in formato CAdES che dà luogo ad un file con estensione finale.p7m e in formato PadES che dà luogo ad un file finale con estensione.pdf, in ogni caso la PEC di notifica figura regolarmente ricevuta e consegnata all’indirizzo PEC del contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti in formato PDF è inequivocabilmente riferibile all’Agente di Riscossione;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost. per avere i giudici d’appello ritenuto indifferente, ai fini della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, che sulle stesse fosse apposta la firma digitale CAdES o PAdES, quando la doglianza verteva sulla circostanza che le cartelle asseritamente notificate ne fossero totalmente sprovviste;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20 e 23 e art. 156 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per avere i giudici d’appello ritenuto che il semplice file pdf riproduttivo delle cartelle di pagamento potesse essere sufficiente a garantire, agli effetti della notifica, la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento;

ritenuto di dover affrontare la trattazione dei motivi in maniera unitaria ponendo entrambi in discussione la validità della notifica delle cartelle;

considerato con riferimento in particolare al primo motivo di impugnazione che, secondo questa Corte:

in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948 del 2019);

considerato con riferimento in particolare al secondo motivo di impugnazione che, secondo questa Corte:

la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anzichè “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 2019; Cass. n. 27561 del 2018; Cass. SU n. 7665 del 2016);

considerato con riferimento ad entrambi i motivi di Impugnazione che, secondo questa Corte:

il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 11051 del 2018);

la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 17198 del 2017);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso non ha attribuito rilevo all’assenza della firma digitale sulle cartelle e per un altro verso ha invece attribuito rilievo alla circostanza che le cartelle in formato pdf siano comunque pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto la notifica delle cartelle deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione delle cartelle da parte della società contribuente;

ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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