Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23660 del 31/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6643-2016 proposto da:

P.P., QUALE TITOLARE DELLA DITTA PLANK PITTURE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATERA, MASSIMO VERILE;

– ricorrente –

contro

M. IMMOBILIARE SRL, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, IMPRESA COSTRUZIONI M. SILVIO & C SNC, IN PERSONA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

FATTI DI CAUSA

P.P., quale titolare della ditta individuale Plank Pitture, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto M. Immobiliare S.r.l. chiedendo la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare inter partes di compravendita immobiliare relativo ad appartamento con box in *****.

Esponeva, al riguardo, che il prezzo pattuito era stato convenuto in complessivi Euro 370.000,00, oltre IVA, e che – per espresso accordo- il pagamento era già avvenute, così come espressamente pattuito, con l’espletamento dei lavori che la Plank Pitture aveva di già eseguito per la M. Immobiliare.

Tale ultima società si costituiva in giudizio, contestando l’avversa domanda e chiamando in causa la Costruzioni M.S. s.n.c., la quale – a sua volta – resisteva alla domanda attorea.

Per quanto oggi rileva e solo al fine della dovuta esposizione dei fatti di causa va evidenziato che sia il Tribunale di Rovereto, che la Corte di Appello di Trento (adita su gravame del P.) disattendevano la domanda attorea.

Il P. ricorreva, quindi, innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 304/2015 della suddetta Corte territoriale.

Il ricorso, basato su cinque motivi, non era resistito dalle parti intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con nota di deposito in Cancelleria del 25 novembre 2020 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

La medesima parte, esponendo di aver raggiunto un accordio transattivo in merito all’oggetto della contesa e che è venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio nel quale vi è stata anche la mancata costituzione delle parti intimate, ha richiesto l’estinzione del giudizio.

2.- Deve, in accoglimento della suddetta istanza, dichiararsi – conformemente alla svolta anzidetta istanza – l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472