LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5097-2020 proposto da:
M.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO SANTESE;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA di SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N. 86, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO FERRAIOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO TEDESCO, LUIGI TEPEDINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 910/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 marzo 20121 e, in sede di riconvocazione, del 10/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il 31/1/2020, M.M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 910/2019 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 28/6/2019 e non notificata. Con controricorso notificato il 28/2/2020 resiste la Provincia di Salerno.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda di risarcimento spiegata dal sig. M. nei confronti della Provincia di Salerno, ritenendo quest’ultima responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni riportati dal veicolo condotto dall’attore, in occasione del sinistro verificatosi in data 6/4/2004, a causa della presenza di una buca al centro della carreggiata.
3. Avverso la pronuncia di prime cure, la Provincia ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto l’appello e rigettato l’originaria domanda attorea. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che dagli atti di causa emergeva che il sinistro si fosse verificato lungo un tratto stradale in cui la disconnessione del manto era molto vasta e ben visibile; inoltre, la buca non era profonda e, peraltro, era chiaramente avvistabile al centro della carreggiata; vieppiù, dalle dichiarazioni testimoniali si evinceva che la velocità tenuta dall’attore era sostenuta, oltre i limiti di velocità e non consona rispetto allo stato del luogo, zona collinare e curvilinea; difatti, l’autovettura dopo aver impattato nella buca, “saliva sul muretto” laterale e si capovolgeva finendo la sua corsa sull’asfalto, come visibile dalle fotografie allegate che documentavano ingenti danni al veicolo, presenti anche sul tetto dell’abitacolo. Peraltro, il luogo del sinistro doveva essere ben noto all’attore, che ivi risiedeva. In conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi evidenziati consentissero di affermare che la condotta del conducente era stata colposa e idonea, per l’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, a interrompere il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno.
CONSIDERATO
che:
La procura alle liti allegata al ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni in apparenza incompatibili con il giudizio di legittimità: la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, il riferimento ad ogni fase e grado anche in sede di prosecuzione o riassunzione, la possibilità di chiamare terzi in causa e di presentare domande riconvenzionali, di presentare ricorso per misure cautelari (il ricorso per cassazione è menzionato fra le diverse possibilità di impugnazione). Manca, inoltre, ogni riferimento alla sentenza impugnata.
Posto che la questione sulla validità o meno di una simile procura allegata in calce al ricorso è stata posta all’attenzione delle sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 9358/2021 e che, pertanto, occorre attendere detta pronuncia, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino sulla questione sopra indicata.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021