Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23691 del 01/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5051-2020 proposto da:

C.M., F.M., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore FI.MI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ORESTE VIA;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2053/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che la procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità (riferimento ad ogni grado di giudizio, chiamata di terzi in causa, proporre e resistere ad opposizioni, facoltà di esperire il procedimento di mediazione o negoziazione assistita), nonché manca ogni riferimento alla sentenza impugnata e non reca alcuna data.

CONSIDERATO

che sulla questione questa Corte, con ordinanza emessa da Cass. sez. II n. 9358/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, fra le altre, di quali condizioni siano richieste nel caso di procura rilasciata su foglio separato ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, rinvia il procedimento a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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