Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23693 del 01/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 20381 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

L.A. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Emilio Abbate (C.F.: BBT FDN 61508 L126L) e Mara Manfredi (C.F.: MNF MRA 65E42 M082Y)

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: *****), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****)

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 24400/2018, pubblicata in data 19 dicembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte osserva, in via del tutto pregiudiziale, che la proposta del relatore, riguardante il merito del ricorso, non tiene conto della necessità di una preliminare verifica dell’ammissibilità del ricorso stesso, sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente ai suoi difensori, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c..

La questione giuridica rilevante in proposito risulta peraltro già sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9358 del 08/04/2021), onde il Collegio ritiene necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

P.Q.M.

La Corte:

– rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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