Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23695 del 01/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9871/2018 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato San Martino Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IFA Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell’avvocato Brunetti Vincenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Arnese Aurelio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte (D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020) del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOAVANNI BATTISTA, che chiede il rinvio della decisione, in attesa della definizione del ricorso n. 1277/2017 esaminato da Cass.

31/3/2021, n. 8924.

LA CORTE:

OSSERVA 1. – Con citazione notificata il 9 settembre 2013 Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Taranto con cui la banca stessa era stata condannata al pagamento della somma di Euro 217.474,40, oltre interessi nei confronti di IFA Group s.r.l.. Quest’ultima aveva agito in giudizio domandando l’accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente da essa intrattenuto con la Banca Nazionale dell’Agricoltura – poi Banca Antonveneta, quindi Banca Monte dei Paschi di Siena -, oltre che la condanna della controparte alla ripetizione delle somme corrisposte per interessi, spese e commissioni non dovute.

2. – Con sentenza depositata il 20 febbraio 2017 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame.

3. – Contro tale pronuncia Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto un ricorso per cassazione fondato su tre motivi. IFA Group resiste con controricorso e ha depositato memoria.

4. – Col primo motivo viene opposta la violazione o falsa applicazione degli artt. 184,152,154 e 194 c.p.c. La banca istante lamenta che il consulente tecnico nominato per la rielaborazione del conto abbia utilizzato documenti prodotti dalla controparte in sede di operazioni peritali, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 184 c.p.c. (nella versione vigente al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado). E’ spiegato che la produzione riguardava tredici estratti conto e che, in considerazione della inammissibilità dell’acquisizione processuale, la domanda attrice avrebbe dovuto essere respinta per carenza di prova: in ogni caso, ad avviso della ricorrente, l’impiego dei predetti documenti aveva inciso sulla rideterminazione del saldo di conto corrente, onde la sentenza impugnata andrebbe sul punto cassata.

Col secondo mezzo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c.. La censura investe l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito relativa alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi decorre dalla chiusura del conto; secondo la Corte di appello, in particolare, “(l)a normalità, nell’andamento del rapporto di conto corrente, è (…) che gli addebiti effettuati abbiano funzione non solutoria, ma ripristinatoria della provvista”: affermazione da cui il giudice del gravame aveva fatto discendere l’assunto per cui l’onere della prova della funzione solutoria delle rimesse gravava sull’istituto bancario, che non vi aveva assolto. Deduce l’istante che la Corte del merito avrebbe dovuto invece verificare l’effettività delle rimesse solutorie espungendo dal calcolo del saldo le competenze che si erano prescritte.

Il terzo motivo oppone la violazione o falsa applicazione della L. n. 152 del 1994, artt. 5 e 6. La doglianza concerne l’applicazione dell’interesse sostitutivo operante in ragione della accertata nullità della clausola di determinazione del tasso con rinvio agli usi su piazza. La Corte di appello aveva ritenuto che dovesse farsi luogo all’applicazione dell’interesse di cui all’art. 1284 c.c. fino all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e all’applicazione del saggio previsto dall’art. 5 della detta legge, coincidente con quello di cui all’art. 117, comma 7, lett. a) t.u.b., per il periodo successivo. Viene affermato che tale soluzione risulterebbe contrastante con il principio di irretroattività della legge.

5. – In tema posto dal primo motivo di ricorso attiene alla precisa estensione del potere di acquisizione documentale del consulente tecnico: su di esso la causa, avviata alla trattazione presso la sezione filtro, è stata rinviata alla pubblica udienza odierna.

Nel frattempo la stessa questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 8924/2021. Si impone, pertanto, il differimento della trattazione del giudizio in attesa della decisione che verrà assunta sul punto dalle nominate Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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