Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23710 del 01/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30201/2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38 presso lo studio dell’avv. MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5268/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, A.D., cittadino del *****, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica il 5 agosto 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale (per quanto in questa sede è dato rilevare dalla lettura della sentenza) osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine per timore di essere arrestato dopo aver rinvenuto in casa del proprio datore di lavoro la fidanzata di costui riversa sul letto e priva di vita, nonché per potersi curare in Italia) non era credibile per essere contraddittorio e inverosimile, anche in riferimento alla non precisata (e non riscontrata) patologia; b) di conseguenza non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c), non ravvisandosi in ***** una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non presentando il richiedente “profili di fragilità personali dedotti (rischio di detenzione e diritto alla salute)” in ragione della non credibilità del narrato e non sussistendo profili di fragilità oggettiva in ragione della situazione generale del Paese di origine.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa applicazione al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguito nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”.

2. – Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.

2.1. – In primo luogo, non è data contezza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, di una pur sommaria esposizione dei fatti di causa, mancando ogni intelligibile riferimento alla vicenda personale di esso richiedente e risultando del tutto insufficiente le indicazioni circa lo svolgimento del giudizio di primo grado e a quello di gravame; esposizione che non è neppure dato ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso.

Inoltre, le stesse prospettate doglianze sono affatto generiche e non veicolano una idonea critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, la cui portata non viene presa in considerazione dal ricorrente, avendo la Corte territoriale motivato espressamente (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) sui profili, soggettivo e oggettivo, che attengono alla valutazione comparativa richiesta da Cass., S.U., n. 29459/2019, senza che una siffatta motivazione sia attinta, in modo specifico e puntuale, da pertinenti doglianze, le quali richiamano fonti informative alternative e di relativa attendibilità (sito “*****” del Ministero degli affari esteri) rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, prospettando piuttosto un vizio motivazionale (non più veicolabile ratione temporis) in luogo di quello di omesso esame di fatto storico decisivo di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5.

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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