Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23712 del 01/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31713/2019 proposto da:

I.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8044/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, I.M., cittadino del *****, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, comunicato il 30 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sez. Vicenza, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. – In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis).

E difatti, l’avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “in merito a RICORSO CASSAZIONE AVVERSO DECRETO TRIB e in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciando agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali”.

2. – Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.

Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020).

3. – Peraltro, l’unico motivo proposto dal ricorrente veicola una denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ” che è palesemente inammissibile, giacché non indica alcun fatto storico il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito, là dove le doglianze riassumono meramente le previsioni di legge in materia di protezione internazionale con argomentazioni del tutto avulse dalla ratio decidendi posta a base del decreto impugnato (che verte sul rilievo meramente privatistico della vicenda personale del richiedente e sull’insussistenza di elementi di vulnerabilità).

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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