Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23752 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25327/2020 proposto da:

A.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Migliaccio, per procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1048/2020, pubblicata in data 4 marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da A.J., proveniente dalla Nigeria (*****), avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli dell’8 settembre 2017, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva riferito di avere lasciato il paese di origine per sfuggire a violenze e minacce perpetrate da organizzazioni criminali operanti nella sua comunità, che tentavano di coinvolgerlo nella loro attività con metodi violenti e vessatori (pag. 1 del ricorso per cassazione).

3. La Corte di appello ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tenuto conto delle fonti richiamate, aggiornate al 2017; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il richiedente non versava in una condizione di vulnerabilità tale da giustificare siffatta forma di protezione.

4. A.J. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), per avere la Corte distrettuale, a fronte delle plurime fonti informative dettagliate, precise e aggiornate sulla situazione della Nigeria indicate dal richiedente asilo, escluso la sussistenza in Nigeria della minaccia alla vita dei civili da violenza indiscriminata, senza un accertamento idoneo a ritenere assolto l’onere di cooperazione istruttoria.

1.1 Il motivo, riguardante specificamente la fattispecie di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, è inammissibile, perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese di provenienza del richiedente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata, richiamando fonti aggiornate al 2017.

1.2 La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), affermando, con specifica motivazione riportata alle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato, che l'*****, zona da cui proveniva l’istante, posto a sud della Nigeria, era un paese che non era soggetto a un livello di violenza generalizzata ed indiscriminata, essendo sussistente una situazione di insicurezza generalizzata limitata solo ad alcuni stati del Nord-est del paese; che erano diversi stati federali del nord ad essere spesso teatro di violenti scontri che avevano causato migliaia di morti, anche se le forze di sicurezza avevano rafforzato in modo massiccio la loro presenza.

1.3 Questo nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349;Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e dell’onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

1.4 Ciò tuttavia, non può valere ad esonerare il ricorrente dall’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione, con la conseguenza che il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037), onere non adempiuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha genericamente dedotto, nel difetto, peraltro di autosufficienza del ricorso, che i giudici di secondo grado non si erano soffermati sulle plurime informative dettagliate, precise e aggiornate sulla situazione della Nigeria, pure esse, in ogni caso, aggiornate al 2017 e addirittura risalenti anche al 2013 ed alcune non accreditate come quelle provenienti dal prof. Megan Turnbull del Dipartimento di Scienze Politiche del Skidmore College (pagg. 4, 5 e 6 del ricorso per cassazione).

1.5 In proposito, va evidenziato che l’accertamento sulla sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in esame va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

2. In conclusione, il rigetto va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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