Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23767 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20764/2020 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano Cardellini e Alessandro Gostoli del Foro di Rimini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

Prefettura della Provincia di Forlì Cesena;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1876/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.6.2019, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.M. avverso il decreto collegiale con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia A.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 38, per avere la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità dell’appello per essere stato il giudizio di primo grado introdotto dopo il 18.8.2018, ancorché non siano ancora stati emanati i regolamenti di attuazione previsti dalla disposizione dianzi cit.;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, (conv. con L. n. 46 del 2017), àncora espressamente l’applicabilità del nuovo rito, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g), D.L. cit., alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017, di talché, in base al principio tempus regit actum, le controversie iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal citato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l’impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile ed è ricorribile unicamente per cassazione (Cass. n. 20488 del 2020);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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