LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28142/2020 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Carlini, del Foro di Ferrara;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 188/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.1.2020, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di B.M. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
che avverso tale pronuncia B.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 3 quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19060 del 2016, 10072 del 2018 e 7025 del 2020, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014);
che, nel caso di specie, i fatti di causa sono narrati alle pagg. 1-2 del ricorso in modo irrimediabilmente lacunoso, non comprendendosi né quali fossero le domande spiegate in primo grado, né cos’abbia accertato il giudice di prime cure, né come fossero argomentate le doglianze proposte in sede di appello né, da ultimo, in che misura le stesse siano state accolte e rigettate dalla Corte territoriale con la sentenza qui impugnata;
che l’esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può in specie ricavarsi nemmeno dall’esame del motivo di ricorso, dal momento che, anche quando vi si evoca la vicenda sostanziale o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le linee difensive, senza che dei fatti sostanziali e processuali si compia mai alcuna precisa enucleazione;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021