Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23779 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25287/2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty, 23 presso lo studio dell’avvocato Gerace Valeria, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata con separato atto allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, O.E., cittadino del *****, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 25314/2020, depositato il 3 settembre 2020, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.E. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che le Sezioni Unite si sono di recente pronunciate sul disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

1.1. Si e’, per vero, stabilito – al riguardo – che la disposizione succitata richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt, 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente. Purché tale autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma. Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno chiarito le Sezioni Unite, risulta peraltro compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ((Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

1.2. Nel caso di specie, l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, mentre manca del tutto l’autentica della data.

1.3. Con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost., per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. Una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude, peraltro, la rilevanza, a fini decisori, della questione di legittimità costituzionale sollevata, palesandosi i motivi inammissibili per la loro contestazione della valutazione giudiziale, meramente contrastante un accertamento di merito, operato in base a fonti internazionali specificamente indicate nel provvedimento.

1.4. Ne discende che ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale.

2. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell’interno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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