Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23794 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5396/2020 proposto da:

I.P., P.C., elettivamente domiciliate in Roma, Via Fosso di Dragoncello n. 116, presso lo studio dell’avvocato Giagulli Rosita, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pantalone Aurora, Porfido Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e sul ricorso successivo:

I.S., in proprio e nella qualità di genitore del minore I.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell’avvocato Neri Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N., quale tutore del minore, Pa.Ba., Procura della Repubblica per i Minori di Campobasso, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso;

– intimati –

avverso la sentenza n. 440/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 440/2019 depositata in data 30-12-2019 e notificata nella stessa data la Corte d’appello di Campobasso, Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Campobasso depositata in data 5/11/2018, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore I.A., nato il *****. La Corte di merito, nel condividere i giudizi espressi dal Tribunale per i Minorenni, ha affermato che non potesse farsi una prognosi positiva sulla ripresa dei contatti del padre con il minore, in dettaglio ricostruendo le vicende pregresse. Quanto all’impugnazione proposta dalle zie paterne I.P. e P.C., parenti entro il quarto grado, la Corte d’appello ha rilevato che le stesse erano intervenute tardivamente e solo in seguito a convocazione dei servizi sociali, non risultava avessero significativi rapporti con il minore, il quale solo in un’occasione aveva fatto riferimento alla zia P., e che entrambe si erano dichiarate indisponibili a prendersi cura del nipote come un genitore, ma si erano solo offerte di ospitarlo per alcuni fine settimana e per le festività, o di avere contatti telefonici o visitarlo presso la comunità, sicché non poteva istaurarsi tra il minore e le zie una relazione connotata da stabilità e sicurezza.

La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, il minore in condizione di abbandono e ha rigettato le distinte impugnazioni proposte dal padre I.S. e dalle zie paterne I.P. e P.C..

2. Avverso questa sentenza I.P. e P.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del tutore del minore avv. D.N., della madre Pa.Ba. e del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Campobasso, che sono rimasti intimati, nonché nei confronti del padre I.S., che propone separato ricorso avverso la medesima sentenza, affidato a due motivi.

3. I ricorsi sono stati fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Le ricorrenti I.P. e P.C. denunciano: i) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 1984 del 1983, artt. 1 e 8, dell’art. 18 della Convenzione di New York ratificata con L. n. 176 del 1991, dell’art. II-84 del Trattato Istitutivo di una Costituzione per l’Europa ratificato con L. n. 57 del 2005, comportante l’invalidità della sentenza impugnata, per non avere la Corte d’appello accolto la richiesta di C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale delle zie e l’idoneità delle stesse di prendersi moralmente e materialmente cura del minore, nonché diretta ad accertare la sussistenza di rapporti significativi trascorsi e attuali con A., e ciò al fine di affidare il bambino alle ricorrenti, parenti entro il IV grado, dolendosi del mancato rigoroso accertamento, da parte della Corte di merito, della non recuperabilità di un contesto familiare adeguato e rilevando di non avere conosciuto, in un primo tempo, la reale gravità della situazione e di avere ottenuto nel *****, nelle more del procedimento d’appello, l’autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso di avere contatti telefonici con il nipote e di visitarlo in comunità; ii) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 184 del 1993, artt. 4, 7, 10, artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo ratificata con la L. n. 77 del 2003, dell’art. II-84 del Trattato Istitutivo di una Costituzione per l’Europa ratificato con L. n. 57 del 2005, per non avere la Corte d’appello disposto l’audizione del minore, che era ultradodicenne all’epoca del giudizio d’appello e che neppure nel giudizio di primo grado era stato ascoltato; iii) con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, della L. n. 184 del 1993, artt. 1, 12 e 17 della Convenzione di Strasburgo ratificata con la L. n. 77 del 2003, dell’art. 16 punto 3 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10-12-1948, degli artt. 30 e 31 Cost., per non avere la Corte d’appello correttamente valutato l’attualità dello stato di abbandono dei minori con riguardo ai parenti entro il IV grado ed alle nuove circostanze emerse, né disposto accertamenti specialistici e istruttoria al riguardo, ricorrendo peraltro anche un vizio del procedimento di primo grado, per non avere il Tribunale per i minorenni convocato i parenti entro il IV grado come prescritto dalla L. n. 184 del 1983, art. 12 rimarcando, altresì, che in primo grado sia il PMM, sia tutte le altre parti avevano concordemente chiesto la rinuncia alla declaratoria di adottabilità; iv) con i motivi quarto e quinto la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, della L. n. 1984 del 1983, artt. 1 e 8, della Convenzione di New York ratificata con L. n. 176 del 1991, dell’art. II-84 del Trattato Istitutivo di una Costituzione per l’Europa ratificato con L. n. 57 del 2005, degli artt. 29 e 30 Cost. per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’ipotesi di affidamento familiare ai parenti entro il IV grado e circa il rigetto della richiesta C.T.U..

2. Il ricorrente I.S. denuncia: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte di merito disposto l’ascolto di A., ***** all’epoca del giudizio d’appello svoltosi nel 2019 e in ogni caso ragazzo con capacità elevate rispetto alla media e capace di discernimento, né accertato all’attualità, mediante C.T.U., la capacità genitoriale reale del ricorrente e neppure considerato le istanze delle zie e svolto istruttoria sulla significatività o meno dei rapporti con le stesse; b) con il secondo motivo denuncia la violazione delle norme di diritto sostanziale a tutela del minore e della sua famiglia di provenienza.

3. Nelle more del procedimento è pervenuta istanza di data 4-5-21, depositata l’11-5-2021, di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. delle ricorrenti I.P. e P.C., per essere venuto meno il loro interesse all’impugnazione in ragione del positivo inserimento del minore in una famiglia affidataria, rinuncia alla quale ha prestato adesione l’altro ricorrente, I.S., che pure ha formalizzato, con atto depositato il 14-5-2021, la rinuncia al proprio ricorso.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi (art. 391 c.p.c., comma 1).

Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante la mancata costituzione delle altre parti.

Dagli atti il procedimento risulta esente, e in ogni caso la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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