LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 30903-2020 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BARANELLO;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 24451/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO
che:
R.M. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24451/2020, depositata il 6 luglio 2020, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da F.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 371/2018, ha condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente Michele R. le spese liquidate in Euro 8.200,00 oltre accessori, senza provvedere alla distrazione a favore dell’avv. Fabio Baranello, dichiaratosi antistatario nel controricorso e nella successiva memoria difensiva.
CONSIDERATO
che:
Secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).
Per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.
PQM
La Corte, accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 24451/2020, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e onere di legge” si aggiunga “spese da distrarsi, per il resistente, a favore dell’avvocato Fabio Baranello, dichiaratosi antistatario”, con correzione da annotarsi sull’originale del provvedimento.
Manda la cancelleria per l’adempimento anche ai sensi dell’art. 121 att. c.p.c.;
Nulla spese.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021