Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23814 del 02/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10424-2017 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 28, (STUDIO LEGALE TRIBUTARIO), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAROTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA RADOCCIA, MASSIMO LIBERATORE;

– ricorrente principale –

FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA TETI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 86/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 272/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 9.2.2017, respingeva l’appello principale e quello incidentale rispettivamente proposti da E.N. e dalla Fondazione Istituto Santa Caterina avverso la decisione del Tribunale di Chieti, che, accolta la domanda dell’ E., di riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria DS1 e di condanna al pagamento delle correlate differenze retributive (quantificate in Euro 14.232,34 limitatamente al periodo tra il 30.8.2005 – per effetto della prescrizione quinquennale con riferimento alla lettera di messa in mora del 30.4.2010 – ed il 30.4.2013 – epoca di collocamento in quiescenza -), aveva disatteso le altre domande dirette ad ottenere la condanna dell’Istituto appellato al pagamento dell’indennità di pronta disponibilità ed al risarcimento del danno da mancata fruizione del riposo settimanale compensativo, all’indennizzo per le festività non godute, nonché al pagamento dell’indennità giornaliera legata all’effettuazione di almeno due turni di servizio ex art. 61, comma a) capoverso 5 del CCNL Sanità Privata;

2. quanto al gravame incidentale, prioritariamente esaminato, la Corte distrettuale, osservava che non aveva fondamento la riproposta eccezione di prescrizione, in quanto, ai fini della costituzione in mora, non era necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, non operando in tale caso l’art. 1324 c.c. e potendo risultare la procura da un comportamento univoco e concludente, che fosse posto in essere anche da un mandatario, unica condizione essendo quella che l’atto fosse idoneo a rappresentarne l’imputabilità ad altro soggetto destinatario dei suoi effetti;

3. la Corte distrettuale osservava che era infondata la censura proposta nel gravame principale relativa all’indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 60 ccnl di settore, in quanto quest’ultima implicava una reperibilità sostanziantesi in una prestazione strumentale ed accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale, caratterizzata dalla messa a disposizione di attività lavorative per sopperire a straordinarie ed urgenti esigenze di servizio, caratterizzate da specificità ed occasionalità e dalla relativa disciplina derogatoria attraverso il coinvolgimento delle OO.SS;

3.1 in particolare rilevava come, nel caso esaminato, le indennità richieste erano correlate ad un uso abnorme dell’istituto della pronta disponibilità, senza offrire una prova della sua doverosità, né le circostanze capitolate al riguardo potevano ritenersi tali da consentire di individuare l’avvenuta prestazione di un servizio di tal tipo;

4. con riguardo all’azionato diritto risarcitorio per mancata fruizione del riposo compensativo, del riposo settimanale e delle festività, collegato alla situazione di reperibilità, la Corte rilevava che lo stesso era fondato sulle medesime circostanze poste a fondamento dell’indennità reclamata e come tale le relative censure andavano respinte;

5. analogamente da respingere era, secondo la Corte distrettuale, la domanda risarcitoria da irregolare o omessa contribuzione correlata alle differenze retributive accertate in relazione al superiore inquadramento, per essere il pensionamento dell’appellante principale intervenuto in epoca antecedente all’introduzione del giudizio ed essendo mancate allegazioni a fondamento del concreto pregiudizio subito, a fronte del già verificatosi evento (quiescenza) condizionante l’erogazione della prestazione pensionistica di cui l’ E. godeva;

6. infine in ordine alla censurata parziale compensazione delle spese di lite, osservava che la statuizione era conseguente alla corretta applicazione del principio di causalità;

7. di tale decisione ha domandato la cassazione l’ E., che ha affida l’impugnazione a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, la Fondazione, che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;

8. il ricorrente ha depositato, in prossimità dell’adunanza, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, cui ha aderito la Fondazione che a sua volta ha dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale.

CONSIDERATO

CHE:

1. la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma, come già detto, carattere recettizio;

2. l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

3. l’art. 391 c.p.c., comma 4 prevede che, in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”;

4. nel caso in esame, essendo intervenuta adesione alla rinunzia da parte della Fondazione, la quale ha rinunziato a sua volta contestualmente al proprio ricorso incidentale, con sottoscrizione dell’atto di rinunzia da parte del rappresentante legale e del suo difensore, va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, senza statuizione sulle spese;

5. il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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